COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dal Sig. Massimo Minicucci avverso la decisione del G.S.T delegazione di Firenze che lo ha squalificato per n°3 Gare. (C.U. N. 14 Del 8.10.2014)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo presentato dal Sig. Massimo Minicucci avverso la decisione del G.S.T delegazione di Firenze che lo ha squalificato per n°3 Gare. (C.U. N. 14 Del 8.10.2014)
Reclama in proprio il sig. Minicucci Massimo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che lo ha squalificato per tre giornate poiché “espulso per aver colpito a gioco fermo un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva contegno irriguardoso nel confronti del D.G.”:
Con il reclamo proposto il calciatore fornisce la propria versione dell’accaduto e chiede in tesi l’annullamento della sanzione e in ipotesi la sua riduzione.
Nega che il fallo sia avvenuto a gioco fermo, evidenziando la mancanza di intenzionalità, e nega altresì di aver tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, asserendo che probabilmente il D.G. si è confuso con le voci del pubblico.
A corredo di quanto sostenuto produce immagini fotografiche e video.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
All’odierna udienza è presente il tesserato – unitamente al padre esercente la potestà genitoriale in quanto minore. La parte insiste per l’accoglimento del reclamo, soffermandosi nuovamente sulla circostanza che il gioco non fosse fermo al momento del colpo all’avversario, ed evidenziando la totale mancanza di conseguenze.
Il reclamo non merita accoglimento.
Il Direttore di Gara descrive bene l’accaduto e le frasi proferite; in particolare, anche nel supplemento di rapporto chiesto ai fini istruttori, precisa di aver interrotto il gioco prima che il Minicucci cominciasse a caricare il calcio. Precisa anche che l’uscita dal campo dell’incolpato non sia stata immediata e che questi abbia protestato in modo vivace (le esatte frasi sono riportate sul primo referto).
Le asserite prove fotografiche e video, ferma restando la fonte privilegiata di prova dei rapporti arbitrali – non possono in ogni caso essere acquisite in questo tipo di procedimento.
P.Q.M.
la C.A.S.T.T. respinge il reclamo, e dispone l’addebito della relativa tassa
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