COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della soc. Orlando Calcio avverso dec. del G.S.T della Delegazione di Livorno. Esito gara Orlando Calcio – Atletico Piombino del 27/09/2014. C.U 14 del 01.10.2014.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della soc. Orlando Calcio avverso dec. del G.S.T della Delegazione di Livorno. Esito gara Orlando Calcio – Atletico Piombino del 27/09/2014. C.U 14 del 01.10.2014. Il giorno 27/09/2014, si svolgeva a Livorno la gara in oggetto indicata valida per il campionato Giovanissimi. Il GST della Delegazione di Livorno, a seguito di reclamo della soc. Piombino, infliggeva alla Orlando Calcio la punizione sportiva della perdita della stessa in quanto detta Società aveva impiegato un calciatore squalificato. Avverso tale decisione la Orlando Calcio, adducendo irregolarità formali commesse dalla Soc. Piombino nell’invio del reclamo al GST chiede l’annullamento della sanzione. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile essendo stata violata la norma di cui all’art. 33 comma 5 Codice Giustizia Sportiva. Infatti il richiamato disposto impone che copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo sia inviata alla controparte onde stabilire un legittimo contraddittorio. La Soc. Orlando Calcio non ha dato prova del rispetto di tale obbligo nonostante la Segreteria di questo Collegio abbia sollecitato l’integrazione della documentazione mancante con richiesta avvenuta via fax alle ore 16,28 del 10.10.2014. P.Q.M. La Corte di Appello dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa.
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