COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della pol. Suvereto avverso dec. del G.S.T delegazione di Livorno. Squalifica Seravalle Alfredo (fino al 27/10/2014. C.U 14 del 01.10.2014.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo della pol. Suvereto avverso dec. del G.S.T delegazione di Livorno. Squalifica Seravalle Alfredo (fino al 27/10/2014. C.U 14 del 01.10.2014.
Dissentendo dalla decisione in oggetto indicata, assunta dal GST della Delegazione di Livorno, la Soc. Suvereto ricorre a questa Corte chiedendo una revisione del provvedimento ovvero che in via principale venga annullata in toto la decisione o, in subordine, la sanzione venga ridotta.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. B del Codice di Giustizia Sportiva.
Il citato disposto recita “ Non sono impugnabili in alcuna sede inibizioni per dirigenti ovvero squalifiche per tecnici e massaggiatori, inferiori ad un mese.”
Rilevato che nella gara in esame il Seravalle rivestiva la qualifica di Allenatore il provvedimento impugnato (squalifica pari a 26 giorni), rientra tra gli atti non reclamabili.
P.Q.M.
La Corte di Appello dichiara il proposto reclamo inammissibile ordinando l’incameramento della tassa.
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