COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Sporting Arno, avverso le inibizioni inflitte ai dirigenti Bussolini Lucio fino al 30/11/2014 e Sabatini Massimo fino al 15/12/2014 (C.U. n. 13 del 1/10/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Sporting Arno, avverso le inibizioni inflitte ai dirigenti Bussolini Lucio fino al 30/11/2014 e Sabatini Massimo fino al 15/12/2014 (C.U. n. 13 del 1/10/2014). L'Unione Sportiva Sporting Arno A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti dei dirigenti sopra identificati con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 28 settembre 2014, contro la società Scandicci Calcio e così motivata: Bussolini Lucio “Allontanato dal terreno di gioco per proteste, a fine gara raggiungeva il D.G. nei proprio spogliatoio tenendo comportamento irriguardoso. Invitato ad uscire dallo spogliatoio dal D.G. tardava ad allontanarsi.” Sabatini Massimo “A fine gara raggiungeva il D.G. proferendo verso lo stesso parole irriguardose ed offensive. Di poi lo seguiva fino allo spogliatoio reiterando il comportamento irriguardoso. Invitato ad uscire dallo spogliatoio dal D.G. tardava ad allontanarsi”. La società reclamante, nell'atto di impugnazione, evidenzia una ricostruzione degli avvenimenti difforme rispetto a quanto ipotizzato dal Giudice di prime cure rivendicando l'assoluta correttezza dell'operato dei due tesserati nel corso della disputa. Gli avvenimenti successivi sarebbero stati enfatizzati dal D.G. e pertanto la reclamante chiede che sia sentito, a confortare la versione difensiva, un consigliere provinciale della sezione AIA di Firenze presente ai fatti. Il ricorso, firmato dal solo presidente, conclude pertanto per l'annullamento ovvero la riduzione delle due sanzioni irrogate ed allega una dichiarazione sottoscritta dal Dr. Bussolini che lamenta un comportamento censurabile da parte dell'arbitro, sia sotto il profilo tecnico che relazionale Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Sulla richiesta di audizione dei testimoni indicati sia nel reclamo che nella dichiarazione allegata questa C.S.A. ritiene di non poter accogliere la stessa precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. Occorre rilevare che nel rapporto di gara il D.G. trascriveva le condotte dei due dirigenti, assolutamente compatibili con la ricostruzione fornita dal G.S.T., nella quale si dettagliavano le singole frasi (pronunciate con fare arrogante e con tono rabbioso) oggettivamente offensive e si dava atto dell'ingresso dei tesserati nello spogliatoio e della loro permanenza illegittima all'interno del medesimo. Analogamente nel supplemento il D.G. smentisce tutte le deduzioni difensive, confermando quanto riportato nel precedente atto e attestando, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, di avere mantenuto un corretto contegno nella gestione dell'incontro e del post gara. Per quanto concerne le posizioni dei tesserati dunque il rapporto e il supplemento cristallizzano condotte censurabili da parte di entrambi i dirigenti sia per quanto attiene alle frasi pronunciate, contrarie al dettato dell'art.19 comma I e 4 del C.G.S, sia per quanto concerne il mancato abbandono dello spogliatoio del D.G.. Le sanzioni irrogate appaiono dunque corrette e conformi alla giurisprudenza consolidata. P.Q.M. respinge il reclamo proposto e, rilevato che esso si riferisce a due distinte decisioni del G.S.T., dispone l’addebito di due tasse di reclamo (art. 33, c. 8, C.G.S.) ove non versate.
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