COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della Pol. Dilettantistica S. Donato Acli avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Luca Negrini con una squalifica per cinque gare. C.U. n.20 del 16/10/2014.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della Pol. Dilettantistica S. Donato Acli avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Luca Negrini con una squalifica per cinque gare. C.U. n.20 del 16/10/2014. Nel corso del primo tempo della gara “ S. Donato Acli – Armando Picchi” valevole per il campionato Promozione, il calciatore in oggetto veniva allontanato dal terreno di gioco per aver colpito con una testata la fronte di un giocatore avversario, con la palla a distanza di circa 30 metri. A fine gara il sig. Negrini Luca, con toni ironici, denigrava l’intera terna arbitrale dicendo: “ complimenti, nonostante tutto il vostro aiuto non sono riusciti a vincere. Per tale condotta il calciatore in questione veniva sanzionato con una squalifica per cinque giornate. Avverso la decisione del G.S propone reclamo la Polisportiva S. Donato. Quest’ultima sostiene che il proprio tesserato veniva colpito da un calciatore avversario e che istintivamente cercava di allontanarlo, inarcando la schiena (??) Per tale motivo la reclamante ritiene che il gesto del calciatore possa essere stato interpretato dall’assistente arbitro, come una reazione al fallo subito e non come semplice atto di difesa. Inoltre la società dichiara che il sig. Negrini a fine gara non era più presente nei pressi del campo sportivo. Per tali motivi chiede una diminuzione della sanzione. L’AA nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato in sede di referto, aggiungendo di non aver visto alcuna condotta violenta da parte di calciatori avversari nei confronti del sig. Negrini. Alla luce degli atti del procedimento questa Corte ritiene provati i fatti contestati al calciatore in questione, stante anche la poco convincente descrizione dei fatti stessi operata dalla reclamante. Ritiene, altresi,’ congrua la sanzione comminata, essendo la risultanza matematica delle sanzioni minime previste dal C.G.S. per le condotte contestate.P.Q.M.Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa
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