COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo G.S.D. Orentano avverso squalifica Fabbri Leonardo fino al 212015 (c.u. n° 18 del 2102014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo G.S.D. Orentano avverso squalifica Fabbri Leonardo fino al 212015 (c.u. n° 18 del 2102014) Propone rituale reclamo IL GSD Orentano avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST Toscano con la seguente motivazione: 2 Espulso per doppia ammonizione, alla notifica si avvicinava al DG ponendogli la mano sulla spalla e spingendolo leggermente indietro senza procurargli dolore”. Nel reclamo a questa C.A.S.T. il GSD Orentano chiede la riduzione della sanzione senza nemmeno smentire o confutare quanto riportato sul rapporto di gara, limitandosi ad osservare che il comportamento sarebbe da sanzionare in modo meno grave perché la spinta non accompagnata da offese e minacce e senza procurare dolore, e cita a tal proposito tutta una serie di decisioni in modo alquanto confuso e approssimativo. Le decisioni citate infatti sono affatto specifiche in relazione ai fatti commessi, non essendo nemmeno indicato il giudice che ha emanato i vari provvedimenti, ditalchè i richiami risultano del tutto inconferenti ed inutilizzabili nel giudizio. La CAST esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. L’Arbitro nel supplemento conferma i fatti, peraltro neppure contestati dalla reclamante, e, del resto, il fatto che il calciatore si sia limitato a dare una leggera spinta al DG senza offenderlo o procurargli conseguenze, è rilevante solo ai fini della determinazione della sanzione, che con tutta evidenza sarebbe stata molto più severa se al contatto fisico il giocatore avesse aggiunto offese e minacce o se, ancor più gravemente, avesse recato nocumento al DG: Il primo giudice ha giustamente valutato l’episodio ed irrogato sanzione equa e meritevole di conferma. P.Q.M. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it