COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo presentato dal sig. Cantone Jacopo (in proprio) avverso la decisione del g.s.t. che gli ha comminato la squalifica fino al 25.09.2015. (c.u. n. 17 del 25.09.2014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo presentato dal sig. Cantone Jacopo (in proprio) avverso la decisione del g.s.t. che gli ha comminato la squalifica fino al 25.09.2015. (c.u. n. 17 del 25.09.2014) Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Cantone Jacopo fino al 25.09.2015 poiché “offendeva il D.G. e quindi dopo la conseguente espulsione, stringeva in segno di protesta la mano dell’arbitro e poi gli dava tre colpi a mano aperta dietro la testa senza provocargli dolore. Accompagnava al gesto frasi offensive che reiterava uscendo dal campo”. Reclama in proprio il calciatore, fornendo la propria versione dell’accaduto. Attribuisce la reazione ai falli subiti senza alcun intervento arbitrale, ma minimizza quanto descritto dal Direttore di Gara. Nega i tre colpi a mano aperta, asserendo di aver solo sfiorato la nuca dell’arbitro, ed evidenzia qualsiasi intenzione violenta. Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione e di audizione personale. All’odierna udienza il tesserato conferma quanto già agli atti, negando altresì la reiterazione delle offese all’uscita dal campo. L’arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma quanto già indicato negli atti di gara. Alla luce delle carte, il reclamo merita una rivisitazione in termini di entità della sanzione. La tesi del calciatore non può essere accolta appieno, stante anche l’apprezzabile precisione del D.G. nel descrivere il gesto subito. Ancorché si continui a non comprendere, da parte dei tesserati, che al momento dell’espulsione – per qualsivoglia motivo – compito del calciatore è quello di uscire dal campo e niente altro, dall’istruttoria emerge l’assenza di violenza, potendo quindi annoverare il gesto fra quelli altamente offensivi e altrettanto altamente irriguardosi e irrispettosi nei confronti della figura arbitrale. Quanto sopra consente, per motivi di equità e limitatamente al caso in esame, di poter calibrare diversamente la sanzione comminata. P.Q.M. la C.A.S.T.T. accoglie il reclamo e riduce la squalifica al 25.03.2015. Dispone la restituzione della relativa tassa, ove addebitata
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