COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo a.s.d. gruppo sportivo Querceto avverso squalifica allenatore Ravagli Luca fino al 30112014 (c.u. n° 20 del 16102014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo a.s.d. gruppo sportivo Querceto avverso squalifica allenatore Ravagli Luca fino al 30112014 (c.u. n° 20 del 16102014) Reclama la A.S.D. Gruppo Sportivo Querceto avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “ Per contegno irriguardoso verso il DG, in ripetute e distinte circostanze”. La reclamante con breve reclamo, pur ammettendo i fatti ed il comportamento scorretto dell’allenatore, ritiene eccessiva la sanzione irrogata e ne chiede la riduzione, affermando non sussistere la reiterazione. Infatti la condotta del Ravagli, secondo la reclamante, sarebbe relativa solo al primo episodio, mentre il secondo, svoltosi in prossimità del bar, avrebbe avuto come protagonista altra persona che assieme al Ravagli prendeva un caffè. Tale seconda persona, al sopraggiungere dell’arbitro avrebbe proferito la frase ironica riportata nel rapporto, ed attribuita erroneamente al Ravagli. All’udienza 7112014 tali difese venivano reiterati dal delegato della società. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’arbitro nel supplemento ribadisce e conferma il rapporto, né del resto la reclamante ne aveva contestato il contenuto, se non nell’attribuzione della frase ad altra persona, l’arbitro a tal proposito si dice assolutamente certo che sia stato il Ravagli a proferirla.. La sanzione appare congrua in relazione ai fatti e va confermata. P.Q.M. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa..
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