COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dal G.S.D. Ponte a Moriano A.S.D., avverso la delibera con la quale il G.S.T.Regionale ha inflitto la squalifica fino al 15/02/2015 al Calciatore Simi Federico. (C.U. n.17 del 16.10.2014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dal G.S.D. Ponte a Moriano A.S.D., avverso la delibera con la quale il G.S.T.Regionale ha inflitto la squalifica fino al 15/02/2015 al Calciatore Simi Federico. (C.U. n.17 del 16.10.2014) Con l’interposto reclamo il Presidente del G.S.D. Ponte a Moriano chiede la riduzione della sanzione indicata contestandone l’eccessività- Afferma in proposito che il proprio calciatore “ …..gesticolando appoggiava la mano sul petto in maniera non intimidatoria e non offendeva il Direttore di Gara”. Sostiene inoltre che la frase “Te sta bono perché ti ammazzo”, è stata rivolta all’assistente di parte che lo aveva provocato al momento della sua uscita dal campo. Quanto sopra in contrapposizione alla motivazione che il G.S.T. ha posto a base della propria decisione che di seguito si riporta integralmente: “Espulso per doppia ammonizione si avvicinava al D.G. appoggiando la mano sul petto senza conseguenze e minacciandolo”. Esaminati gli atti, la Corte rileva preliminarmente che quanto contestato al calciatore è costituito, da una parte, dall’aver appoggiato la mano sul petto del D.G., compiendo in tal modo atto assolutamente irriguardoso, mentre dall’altro gli viene attribuita non la pronuncia di offese, quanto l’avere minacciato il D.G.. Sulla sussistenza di tali fatti non esiste alcun dubbio, essendo il primo confermato dalla stessa reclamante, mentre per il secondo si assume che le minacce fossero indirizzate all’assistente di parte confermando in tal modo che essa sia stata comunque pronunciata dal calciatore Le argomentazioni a difesa appaiono del tutto infondate in punto di merito. La lettura del rapporto di gara - del quale si ricorda l’essenza di prova privilegiata in mancanza di elementi contrari certi - riferito al primo episodio è assolutamente chiara ed evidenzia chiaramente che il gesto del calciatore è stato assolutamente intenzionale, ancorché privo di conseguenze, e non causato da un comportamento scomposto ed involontario da parte del calciatore atteso che il D.G. descrive il fatto nel seguente modo:” Si avvicinava col viso a poche centimetri da me appoggiando la mano sul mio petto…” Con il supplemento di rapporto l’Arbitro afferma inoltre che non si è trattato di una conseguenza del” gesticolare”, quanto di un deliberato atto di protesta, sia pure privo di conseguenze fisiche. Per quanto si riferisce alle minacce il D.G. è ancora più netto e categorico affermando di non aver alcun dubbio che esse fossero a lui indirizzate atteso che il calciatore nel pronunciarle lo guardava direttamente sul viso, con ciò smentendo la tesi della reclamante cha la frase sia stata rivolta dal calciatore all’assistente nel suo avviarsi verso lo spogliatoio. Accertato che in punto di fatto la decisione del G.S. è assolutamente fondata, l’esame della Corte è rivolto ad esaminare la congruità della sanzione irrogata. Per propria costanza di decisioni questa Corte ha sempre sanzionato il porre le mani addosso al D.G.- allorché non vi sia stata alcuna conseguenza fisica - con provvedimenti disciplinari compresi tra i due ed i quattro mesi a seconda del contesto in cui il fatto è avvenuto. Nella fattispecie a tale gesto, al quale per quanto fin qui indicato deve attribuirsi la caratteristica di atto meramente irriguardoso e non volto a recare nocumento al D.G., si accompagna una frase minacciosa per cui si ritiene che l’insieme di tali comportamenti possa trovare congrua sanzione nella squalifica per mesi due e giorni quindici. P.Q.M. la C. S. A.T. della Toscana, definitivamente pronunciando infligge al calciatore Simi Federico la squalifica fino al 31 dicembre 2014.Dispone la restituzione della tassa.
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