COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo dell’allenatore COCOLLINI ALESSIO (IN PROPRIO) avverso la squalifica fino al 20.12.2014 (un mese e mezzo) inflitta dal G.S.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo dell’allenatore COCOLLINI ALESSIO (IN PROPRIO) avverso la squalifica fino al 20.12.2014 (un mese e mezzo) inflitta dal G.S.T. Reclama il sig. Alessio Cocollini avverso la squalifica inflittagli dal G.S.T., con la seguente motivazione: ‘Allontanato per proteste alla notifica rivolgeva al D.g. gesto offensivo’. Il reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, negando recisamente di aver rivolto espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara ed evidenziando che le proteste si sono mantenute nei limiti di una civile contestazione. Rileva altresì che, per quanto concerne il gesto offensivo, quel gesto, per quanto scorretto e non edificante, non era diretto all’Arbitro ma ad uno spettatore che lo stava apostrofando in maniera pesante. A conferma della tesi appena esposta, richiama la circostanza che il gesto è stato compiuto con le spalle rivolte verso il Direttore di gara, ad una distanza di circa 30-40 metri. Conclude, pertanto, chiedendo una riduzione della sanzione, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, e di essere ascoltato in udienza. All’udienza del 21 novembre 2014, preso nota del contenuto del supplemento di rapporto reso dall’Arbitro su richiesta della Corte, il sig. Cocollini ha ribadito le circostanze di cui al reclamo, confermando di aver protestato ma di non aver rivolto alcun gesto offensivo nei confronti dell’Arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, riunitasi in camera di consiglio per la decisione, ritiene il reclamo infondato e, pertanto, ne delibera il rigetto. Occorre premettere che gli Organi di Giustizia Sportiva giudicano sui reclami avverso decisioni disciplinari – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. – esaminando e valutando con oggettività le risultanze arbitrali, alle quali, salvo l’esistenza di macroscopici elementi di contraddittorietà, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Ciò detto e premesso, l’Arbitro, al quale è stato chiesto di precisare la dinamica dei fatti e di fornire precisazioni in ordine agli aspetti posti in contestazione, conferma di aver allontanato il sig. Cocollini per la sua eccessiva e recidiva vigoria verbale nell’arco della partita. Conferma inoltre che a seguito della notifica dell’allontanamento, l’allenatore lasciava immediatamente la panchina, facendo in modo che la partita potesse riprendere il più velocemente possibile, e ‘subito dopo pochi metri mi mandava a quel paese col braccio’. Le deduzioni difensive offerte dal reclamante risultano pertanto smentite dalle risultanze arbitrali, che paiono invero palesare e circostanziare, in ogni singola fase, il comportamento tenuto dall’allenatore. Peraltro, non pertinente ai fini della riduzione della sanzione risulta la distinzione tra comportamento offensivo e atteggiamento irriguardoso, atteso che il Codice di riferimento parifica, sotto il profilo sanzionatorio, le suddette illegittime condotte. Passando al giudizio di congruità della sanzione, la stessa risulta ben calibrata dal giudice di prime cure e non appare, nonostante il buon comportamento processuale del reclamante, passibile di riduzione, in quanto comminata secondo criteri minimi di equità consolidati e costantemente applicati dalla Corte. P.Q.M.la C.D.T.T.:respinge il reclamo proposto dall’allenatore COCOLLINI ALESSIO; - conferma il provvedimento impugnato; - ordina l’addebito della tassa di reclamo.
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