COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Galcianese – Audace Galluzzo (1-2) del 26/10/2014. Campionato Allievi Provinciale. In C.U. n.18 del 5/11/2014 Delegazione Provinciale di Prato..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 27.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Galcianese – Audace Galluzzo (1-2) del 26/10/2014. Campionato Allievi Provinciale. In C.U. n.18 del 5/11/2014 Delegazione Provinciale di Prato.. Reclama la società Galcianese avverso la seguente decisione del G.S.: Gara del 26/10/2014: Galcianese - Audace Galluzzo (1 - 2) valevole per campionato Allievi. “La SSD Galcianese ha prodotto nei termini previsti il preannuncio di reclamo avverso la gara in argomento. Il G.S.T., rilevato che il comma B dell'art.29 del C.G.S. della FIGC impone che i reclami siano inviati a mezzo raccomandata, con evidente esclusione di altro mezzo, nel termine di tre giorni esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara. Considerato che la gara è stata disputata il 26/10/14 e che il reclamo è stato prodotto in data 30/10/14, ovvero il quarto giorno, P.Q.M. si delibera non prendersi in esame il reclamo, ordinando il contestuale incameramento della tassa (non versata), si omologa il risultato.” La reclamante, tempestivamente, impugnando la decisione del G.S., rileva che lo stesso ha male computato i termini del primo reclamo, richiamando l’art. 46 punti 1-3 del C.G.S. Chiede l’annullamento della decisione ed il rinvio al primo Giudice per la valutazione nel merito del primo reclamo. La C.S.A.T. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Invero, la decisione del G.S. appare non corretta in quanto richiamando l’art. 29 comma B del C.G.S. ha valutato la fattispecie sotto l’egida di una normativa avente carattere generale ed applicabile al settore professionistico. La disciplina in tema di norme procedurali relativamente al settore della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico, cui la fattispecie in esame deve fare riferimento, è contenuta invece nel Titolo VI del C.G.S. e, nello specifico, all’art. 46 commi primo e terzo. Da quanto esposto si rileva che i termini per la proposizione del preannuncio di reclamo al G.S. è entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla gara e le motivazioni dello stesso devono essere proposte entro giorni sette dalla disputa della medesima. La società Galcianese, per tabulas, ha dimostrato la tempestività del proprio reclamo il quale porta la data del 27/10/14 quanto al preannuncio e la data del 30/10/14 quanto alle motivazioni ovvero tempestivamente rispetto allo svolgimento della gara in contestazione che è stata disputata in data 26/10/14. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, cassa la decisione del G.S. Delegazione di Prato e, ai sensi dell’art. 36 comma quinto del C.G.S., rimette gli atti al predetto Giudice per l’esame nel merito del reclamo della società Galcianese. Dispone il non addebito della relativa tassa.
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