COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 29.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Atletico Forcoli 2012, avverso l’ammenda di € 600,00 (C.U. n. 20 del 16/10/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 29.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Atletico Forcoli 2012, avverso l’ammenda di € 600,00 (C.U. n. 20 del 16/10/2014). L’Associazione Sportiva Dilettantesca Atletico Forcoli 2012, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 12 ottobre 2014, contro la Società Freccia azzurra. Il G.S.T. motivava così il proprio provvedimento disciplinare: “Per rissa tra propri sostenitori e sostenitori avversari presenti indebitamente all'interno del recinto spogliatoi. Da tale fatto derivava danno all'incolumità fisica di un dirigente”. La Società reclamante si duole di una serie di errori tecnici, commessi dal D.G., che avrebbero compromesso la serenità della tifoseria impedendo alla squadra ospite di incrementare il vantaggio ed alla società Freccia Azzurra di raggiungere il pareggio nel corso dell'eccessivo recupero concesso. Pur ammettendo l'errore della propria tifoseria per l'ingresso indebito nella zona spogliatoi rileva che la responsabilità dei fatti avrebbe dovuto essere attribuita alla squadra avversaria che aveva lasciato aperto il cancello di accesso all'area. Sottolinea che il medesimo trattamento sanzionatorio, peraltro con la stessa motivazione, è stato riservato alla società ospitante pur incombendo sulla medesima oggettivi doveri di garanzia e pertanto invoca una riduzione dell'ammenda inflitta. Il ricorso non merita accoglimento. Con riferimento all’ammenda occorre rilevare che il D.G., dopo essere stato avvisato da un dirigente del Forcoli 2012 che presentava una ferita allo zigomo destro, nel rapporto di gara scrive che “uscivo dallo spogliatoio e notavo all'interno dello stesso recinto 15 persone circa, non autorizzate, che continuavano ad affrontarsi reciprocamente con pugni e calci”. Tale quadro, dal quale risulta evidente la responsabilità di entrambe le società, viene essenzialmente confermato nel supplemento che attesta, come dedotto dalla difesa, che il cancello di accesso all'area spogliatoi era incustodito e aperto. Non sussistono dunque dubbi sul fatto che persone non autorizzate, appartenenti ad entrambe le compagini, abbiano avuto libero accesso ad un'area protetta e che le medesimo abbiano colluttato violentemente fra loro. L'organo giudicante condivide invece le perplessità di parte reclamante alla quale è stato attribuito il medesimo trattamento sanzionatorio riservato alla società ospitante. Dal rapporto arbitrale e dal supplemento si evidenzia che il D.G. non ha potuto verificare la genesi della rissa anche se, dalle stesse dichiarazioni difensive, emerge che proprio la tifoseria della società Atletico Forcoli 2012 nutrisse riserve sulla legittimità del risultato della gara e che pertanto gli stessi suoi sostenitori fossero maggiormente motivati per lo scontro fisico. Nell'assenza di una reale verifica occorre sottolineare però che almeno un elemento è invece stato apprezzato direttamente dall'arbitro e cioè il fatto che il cancello fosse stato lasciato aperto da parte della società ospitante. Tale dato avrebbe effettivamente dovuto orientare per una differenziazione nel trattamento sanzionatorio delle due società (che hanno invece ricevuto la medesima sanzione) ma, nel caso concreto, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto incrementare l'ammenda a carico della società ospitante risultando del tutto congruo il provvedimento disciplinare irrogato alla società Atletico Forcoli 2012. Nell'assenza di una impugnazione da parte della Società Freccia Azzurra, risulta impossibile qualsiasi riformatio, pur astrattamente applicabile P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo ed ordina l'incameramento della relativa tassa
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