COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D.C. Perignano Calcio 1929 avverso la delibera con la quale il G.S.T. Territoriale della Toscana ha respinto il reclamo relativo alla posizione di tesseramento di un calciatore della Società A.S.D. Cascina Valdera, partecipante alla gara Perignano / Valdera del 2.11.2014. (C.U. 27 del 20.11.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D.C. Perignano Calcio 1929 avverso la delibera con la quale il G.S.T. Territoriale della Toscana ha respinto il reclamo relativo alla posizione di tesseramento di un calciatore della Società A.S.D. Cascina Valdera, partecipante alla gara Perignano / Valdera del 2.11.2014. (C.U. 27 del 20.11.2014). La Corte è chiamata ad esaminare il reclamo proposto dal Perignano Calcio avverso la decisione rubricata in epigrafe, avente ad oggetto la posizione di tesseramento del calciatore Francesco Menciassi che è stato schierato dall’A.S.D. Cascina Valdera nella gara che ha visto opposte le due squadre. Sostiene in proposito l’istante - richiamando sia la normativa N.O.I.F., sia quella dettata dal C.R.T.- che la Società Cascina Valdera avrebbe dovuto: a) avviare la procedura di tesseramento in via telematica; b) trasmettere il modello (cartaceo) al C.R.T. entro il 2 novembre, data della disputa della gara, “circostanza non verificatasi nel caso di specie”. A tal fine richiama vari C.U. del C.R.T. che indicano come le pratiche di tesseramento debbano pervenire, pena la relativa cancellazione automatica, al C.R.T ed alle D.P. rispettivamente entro il termine di tre e due mesi. Afferma che “…niente di tutto questo sembrerebbe essere stato posto in essere, nei tempi suindicati dall’A.S.D. Cascina Valdera” e precisa che il tesseramento “è stato informatizzato l’11 novembre 2014, con attribuzione di decorrenza 1.09.2014”. Lamenta di non essere stata in grado di prendere visione dei documenti costituenti la richiesta di tesseramento e, citando decisioni e comunicati che, asserisce, sostengono le proprie tesi, ritiene che rientri nel potere-dovere di questa Corte accertare le modalità con le quali è avvenuto il tesseramento di Francesco Menciassi per l’A.S.D. Cascina Valdera. Conclude per l’annullamento, in tesi, della decisione del G.S.T. e l’assunzione dei provvedimenti ad esso conseguenziali. In ipotesi chiede il rinvio degli atti alla Sezione Tesseramento del Tribunale Federale Nazionale. Le argomentazioni e le conclusioni indicate sull’atto di impugnazione sono state ulteriormente ribadite dal rappresentante della Società, assistito dal legale di fiducia, nel corso della richiesta audizione. Il reclamo è infondato in quanto basato su: - argomentazioni speciose (presunta inadempienza di formalità, da parte della Società Valdera, in ordine alla quale non viene fornita a sostegno alcuna prova o alcun elemento valido, venendo enunciate semplici illazioni a fronte dell’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R.T. con la quale si certifica “…che il calciatore risulta tesserato per la Società A.S.D. Cascina Valdera con decorrenza 01/09/2014”); - riferimenti a decisioni non inerenti (C.R. Lazio, in C.U. 88/2009, perché la controversia riguarda due distinti Comitati: Interregionale e C.R.Lazio. - C.R.T. Toscana, di cui al C.U. 35/2013, che però è relativa a questione inerente la compilazione del modulo di tesseramento con riferimento all’identificazione ed ai dati anagrafici del calciatore); - erroneo riferimento a norme del C.G.S., ovvero all’art.17, lett. b), C.G.S. in luogo dell’ art. 30, comma 17, lettera b); Fatta questa premessa, la decisione che questa Corte è chiamata ad assumere non può prescindere dall’esame delle norme che regolano la materia. L’art.39 delle N.O.I.F., dal quale discendono le norme applicative, dopo aver stabilito che la richiesta di tesseramento deve avvenire su moduli forniti dalla F.I.G.C., dispone che la richiesta relativa deve essere trasmessa all’Organo competente a mezzo di plico raccomandato e conclude, al comma 2, che “ Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.” Con il C.U. n. 169/A del 27 maggio 2014 della Segreteria Federale, riferito ai tesseramenti della stagione 2014/2015, viene precisato che: “ Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate, ove consentito, per via telematica, fermo il successivo deposito o spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini stabiliti. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”. Il documento inoltre, nell’esaminare le possibilità di variazioni relative alle singole categorie di calciatori, si riferisce anche ai Calciatori “non professionisti” per i quali, dopo aver determinato lo spazio temporale entro il quale può operarsi la variazione di riferimento (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), ribadisce ancora una volta che: “La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento”. Tale norma statuisce in sostanza che è del tutto irrilevante, agli effetti della decorrenza del tesseramento, il tempo trascorso tra il perfezionamento della pratica e la convalida da pronunciarsi. Infine pressoché settimanalmente il C.R.T. ha ricordato che “…le pratiche di tesseramento e trasferimento dilettanti e tesseramento S.G.S. dovranno pervenire a questo Comitato Regionale e alle Delegazioni Provinciali di appartenenza rispettivamente entro 2 mesi ed entro 3 mesi dall’istruzione della pratica tramite la procedura on-line. Decorso tali periodi il sistema informativo procederà automaticamente alla cancellazione delle pratiche stesse”. La normativa quindi prevede che la richiesta di tesseramento deve essere avviata on line e che essa si conclude con l’invio del supporto cartaceo. Una volta adempiute tali formalità, il tesseramento è valido a decorrere o dalla data del deposito, se effettuato materialmente e direttamente presso l’Organo competente, o, se trasmesso, dalla data del plico postale. L’esame della documentazione esistente presso il Comitato Regionale Toscano evidenzia, per il caso di specie, quanto segue: La Società A.S.D. Cascina Valdera ha avviato la procedura telematica in data 16.08.2014, provvedendo alla stampa definitiva della pratica sotto la stessa data. Ha effettuato il deposito del documento cartaceo presso la Delegazione Provinciale di Pisa, in data 1 settembre 2014, nel pieno rispetto quindi del limite temporale di due mesi previsto dalla norma regolamentare, la cui valenza è riconosciuta dalla reclamante stessa. La procedura risulta correttamente eseguita a nulla valendo l’eccezione, sollevata con il reclamo, circa la presunta invalidità del deposito effettuato presso la Delegazione Provinciale, atteso che queste (le D.P.)“…costituiscono l’articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni” secondo quanto statuito dall’art. 14 del Regolamento L.N.D.. Tale norma riconosce l’assoluta unicità dei due Organismi ai quali vengono semplicemente attribuite specifiche operatività. Quanto sopra dimostra quindi l’assoluta infondatezza del riferimento, costituente uno dei motivi di reclamo, ad una decisione del C.R. Lazio, peraltro non vincolante per questo Giudice. In quella fattispecie, infatti, la controversia è sorta non già – come nel caso in esame – tra due Uffici facenti parte del medesimo Organo, il C.R. Toscana, quanto tra Organi che, sia pure appartenendo alla stessa Lega hanno una propria autonomia gestionale ed operativa con caratteristiche e finalità diverse. In riferimento a tale eccezione si osserva che – nell’ambito di quegli accertamenti espressamente richiesti dalla reclamante al Collegio – l’A.S.D. Perignano Calcio, dopo aver trasmesso per via telematica (con stampa definitiva della pratica in data 19/08/2014), ha depositato sotto la data del 1 settembre u.s., proprio presso la Delegazione Provinciale di Pisa, la richiesta di tesseramento del Calciatore Mucci Lorenzo per la quale ad oggi non risulta essere stata rilasciata, dal C.R.T., la certificazione sulla regolarità del tesseramento proposto. E’ stato altresì accertato che il suddetto calciatore ha partecipato, in maniera regolare salvo diversa contraria prova, ad almeno due gare del Campionato Promozione, Girone C, per conto della Società Perignano e precisamente in data 21.09.2014 (Perignano vs S. Maria a Montecalvoli) e in data 2.11.2014 (Perignano vs Cascina Valdera). La Società ha quindi tenuto, “pro domo sua”, esattamente lo stesso comportamento che contesta con il reclamo oggi in esame alla Società Cascina Valdera. La doglianza della reclamante non è pertanto solo infondata sotto l’aspetto normativo, ma appare quantomeno biasimevole sotto quello comportamentale. A tal proposito si ritiene opportuno invitare la reclamante a riflettere sull’introduzione, con il C.G.S. oggi in vigore, di quanto disposto dall’art 16, comma 5. Deve conclusivamente rilevare il Collegio come il reclamo non è solo rivolto all’esame del presunto comportamento illegittimo tenuto dalla Società Cascina Valdera, ma sembra avanzare dubbi anche sull’attestazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento del C.R.T.. Il documento citato è ben lungi dall’essere “…una scarna dichiarazione”, come definita con il reclamo, trattandosi di una mera certificazione e quindi necessariamente essenziale, ma assolutamente fidefacente nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dall’A.S.D.C Perignano Calcio, disponendo l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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