COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società Audace 1905 avverso la squalifica inflitta all’allenatore ONELIO BARSELLINI fino al 04.01.2015 (un mese e mezzo) dal G.S.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società Audace 1905 avverso la squalifica inflitta all’allenatore ONELIO BARSELLINI fino al 04.01.2015 (un mese e mezzo) dal G.S.T. Con rituale reclamo sottoscritto la società Audace 1905 impugna la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore ONELIO BARSELLINI fino al 04.01.2015 (un mese e mezzo), con la seguente motivazione: “Per aver offeso e minacciato il D.g. a fine gara”. La società contesta il provvedimento sopraindicato evidenziando lo stato confusionale dell’arbitro, per aver quest'ultimo erroneamente indicato l'allenatore Barsellini come il soggetto responsabile degli addebiti contestati. La reclamante sostiene, infatti, che il Barsellini al momento del fatto non era presente sul campo di giuoco, in quanto già rientrato negli spogliatoi. Precisa infine di non aver la presunzione di immaginare che l’arbitro riconosca l’errore commesso, ma per dimostrare la verità dei fatti ritiene doveroso ricorrere ai fini di giustizia chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.. La Corte, letti i motivi di reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Il reclamo è infondato. Dall’esame degli atti di gara emerge in modo evidente la responsabilità del Barsellini, per aver quest’ultimo rivolto al Direttore di gara frasi offensive e minacciose al termine della partita. L'arbitro, infatti, al quale è stato chiesto di precisare la dinamica dei fatti, ha confermato quanto scritto nel referto di gara e, in particolare, che al termine della gara il Barsellini gli andava incontro offendendolo e minacciandolo. Contrariamente a quanto riferito e sostenuto dalla reclamante sullo stato confusionale dell'arbitro, illazione del tutto gratuita, gli atti di gara si presentano chiari, precisi e decisamente coerenti con l'andamento della partita. In definitiva, pertanto, risulta destituita di fondamento la tesi relativa allo scambio di persona, avendo l’arbitro chiaramente ed espressamente individuato ed indicato il soggetto responsabile. Peraltro la reclamante non fornisce a supporto della tesi sostenuta elementi e circostanze che possano permettere di individuare il soggetto dalla stessa invece ritenuto effettivamente responsabile. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - respinge il reclamo proposto dalla società Audace 1905, confermando la squalifica inflitta all’allenatore ONELIO BARSELLINI fino al 04.01.2015; - ordina l’addebito della tassa di reclamo.
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