COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società Audace 1905 avverso la squalifica per 4 gare (fino al 14.12.2014) inflitta dal G.S.T. al calciatore DEDJA DENIS.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società Audace 1905 avverso la squalifica per 4 gare (fino al 14.12.2014) inflitta dal G.S.T. al calciatore DEDJA DENIS. Con rituale reclamo sottoscritto la società Audace 1905 impugna la squalifica per 4 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Dedja Denis, per i seguenti motivi: “Espulso per aver rivolto frase irriguardosa al D.g., alla notifica lo offendeva e minacciava”. La società contesta il provvedimento sopraindicato evidenziando che il calciatore Dedja Denis è stato espulso dal campo di giuoco per doppia ammonizione e non, come contrariamente indicato in parte motiva, per offese e minacce. La reclamante, inoltre, ritiene doveroso significare che se l’arbitro fosse stato offeso e minacciato dal calciatore, quest’ultimo sarebbe stato espulso direttamente. Alla luce di quanto sopra chiede, pertanto, una rivisitazione dell’entità della sanzione. La Corte, letti i motivi di reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Il reclamo è infondato. Gli atti di gara confermano in pieno gli elementi e le circostanze di fatto poste a fondamento della decisione del Giudice Sportivo. Dall’esame del referto di gara risulta infatti che il calciatore Dedja veniva ammonito al 45’ del primo tempo per fallo di gioco; al 26’ del secondo tempo veniva espulso perché, protestando ripetutamente con parole e gesti, teneva atteggiamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara; infine, a seguito della notifica di detto provvedimento, offendeva e minacciava l'arbitro. Circostanze che sono state successivamente ribadite dall’arbitro anche con il supplemento di rapporto richiesto dall’Organo decidente ai fini istruttori. Peraltro, la tesi della reclamante si fonda esclusivamente sui fatti avvenuti prima della notifica del provvedimento di espulsione, quando invece appare evidente che il Denis è stato sanzionato dal Giudice di prime cure anche per le espressioni offensive e minacciose profferite a seguito della notifica dell’espulsione. Sotto il profilo del quantum, la Corte ritiene di non procedere ad una rivisitazione dell'entità della sanzione, in quanto la squalifica risulta correttamente calibrata dal Giudice Sportivo sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla società Audace 1905, confermando la squalifica inflitta al calciatore DEDJA DENIS fino al 14.12.2014; -ordina l’addebito della tassa di reclamo.
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