COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Baldaccio Bruni / Arno Laterina (0-1) del 2/11/14. Campionato juniores regionali. In C.U. N. 26 del 13/11/14 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Baldaccio Bruni / Arno Laterina (0-1) del 2/11/14. Campionato juniores regionali. In C.U. N. 26 del 13/11/14 C.R.T. Reclama la società Baldaccio Bruni avverso la squalifica fino al 13/01/2015 del calciatore Maestri Lorenzo il quale "Andava incontro al D.G. Appoggiando il proprio petto su quello dell'arbitro. Accompagnava tale gesto con frase irriguardosa". La reclamante sostiene la casualità del gesto, la non violenza nei confronti dell'arbitro e la mancanza di volontarietà. Ritiene la sanzione troppo afflittiva e ne chiede la riduzione. Chiede di essere presente in udienza. L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma i fatti ed esclude ogni tipo di violenza individuando il gesto come un segno di protesta. All'udienza del 12/12/14 il rappresentante della società reclamante, preso atto del supplemento di rapporto arbitrale, si riporta al reclamo. La Corte Sportiva di appello esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. Il gesto del calciatore, ancorché non violento costituisce senza dubbio un comportamento antisportivo e quindi meritevole di sanzione ancor più se aggravato da una frase irriguardosa. Per quanto attiene la valutazione dell'entità della sanzione la Corte rileva che nel computo del periodo devono scorporarsi le giornate nelle quali il campionato sarà fermo per le festività natalizie. Pertanto fatto questo doveroso rilievo si ritiene congruo il periodo di squalifica inflitto dal G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it