COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo u.s. Molinense avverso squalifica Cozzani Lorenzo per 5 gg. e dell’allenatore Bulletti Paolo fino al 11122014 (c.u. n° 22 del 26112014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo u.s. Molinense avverso squalifica Cozzani Lorenzo per 5 gg. e dell’allenatore Bulletti Paolo fino al 11122014 (c.u. n° 22 del 26112014) Propone reclamo la U.S. Molinense, avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S.T. di Firenze. Premesso che la sanzione a carico dell’allenatore non è reclamabile e non viene pertanto presa in esame, viene esaminata la squalifica al calciatore Cozzani la cui motivazione è la seguente: “Per aver tenuto contegno irriguardoso nei confronti del DG, alla notifica del provvedimento disciplinare veniva allontanato dai propri compagni e lanciava via la fascia di capitano. Di poi sbatteva il cancello. Sanzione aggravata perché capitano”. La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, sostiene che il Cozzani al momento dell’espulsione non abbia gettato a via la fascia da capitano, ma solo lanciata verso il vice capitano che non l’avrebbe presa al volo, sostiene altresì che il giocatore fu accompagnato fuori dal dirigente accompagnatore e che il cancello fu chiuso con forza per l’eccessiva fretta di far riprendere il gioco. Presume che il DG abbia pertanto frainteso le intenzioni ed i gesti del giocatore, per cui la sanzione andrebbe ridimensionata allo svolgimento effettivo dei fatti. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Detto della non reclamabilità della sanzione a carico dell’allenatore, i comportamenti del calciatore Cozzani vengono confermati dal DG nel supplemento. In particolare l’arbitro nega che il loacio della fascia sia avvenuto solo per porgerla in fretta al compagno, ma lanciata in inequivocabile gesto di stizza e protesta. Afferma altresì che il Cozzani si recò da solo fuori dal campo sbattendo con forza il cancello. I fatti sono confermati, ed anche la sanzione appare congrua anche in considerazione della qualifica ricoperta, va pertanto confermata. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.
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