COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Grimaldi Gabriele, Calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art.1, c-1, in relazione all’art. 22 del C.G.S in vigore all’epoca dei fatti; – Grimaldi Giovanni, Dirigente, per la violazione dell’art. 1, c.1, della medesima normativa, in relazione a quanto disposto dall’art. 61, c.1, delle N.O.I.F. In conseguenza di quanto sopra viene chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, come previsto dall’art. 4 del medesimo C.G.S., la S.S.D. Resco Reggello, Ente di appartenenza dei due tesserati,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Grimaldi Gabriele, Calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art.1, c-1, in relazione all’art. 22 del C.G.S in vigore all’epoca dei fatti; - Grimaldi Giovanni, Dirigente, per la violazione dell’art. 1, c.1, della medesima normativa, in relazione a quanto disposto dall’art. 61, c.1, delle N.O.I.F. In conseguenza di quanto sopra viene chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, come previsto dall’art. 4 del medesimo C.G.S., la S.S.D. Resco Reggello, Ente di appartenenza dei due tesserati, L’U.S. Sales ha inviato, in data 12.5.2014, al Delegato Provinciale di Firenze una nota con la quale ha segnalato che il Calciatore Gabriele Grimaldi, tesserato per la S.S.D. Resco Reggello, ha partecipato in posizione irregolare a ben sette gare del Campionato “Giovanissimi B, Girone C.” a decorrere dal 23 marzo 2014. Ciò è accaduto per non avere il calciatore scontato la squalifica inflittagli dal G.S.T. di Firenze con il C.U. n. 39 del 12.03.2014. La nota, pervenuta al C.R.T., veniva da questi trasmessa alla Procura Federale la quale, acquisiti i rapporti arbitrali relativi alle gare segnalate e preso atto della memoria ricevuta in sede istruttoria dal Dirigente Giovanni Grimaldi, ha ritenuto non sussistere motivi per l’archiviazione del contesto disponendo, di conseguenza, il deferimento indicato in epigrafe. Questi i fatti all’origine del provvedimento. La S.S.D. Resco Reggello, nel corso della stagione 2013/2014, ha partecipato, con una propria squadra, al Torneo Giovanissimi di fascia B indetto dalla Delegazione Provinciale di Firenze. A detto Torneo ha preso parte, con altre squadre fuori classifica, anche la Società Fortis Juventus 1909 squadra B. In occasione della gara di Campionato Resco Reggello / Pelago che, disputata in data 8.3.2014, era valida agli effetti della classifica, il Calciatore Grimaldi Gabriele veniva ammonito. Tale provvedimento, il quarto del genere in cui il Calciatore è incorso nell’ambito della stagione, veniva sanzionato dal G,S.T. di Firenze con la squalifica per una giornata di gara (C.U. n. 39 / 2013 -2014). In conseguenza di tale sanzione la S.S.D. Resco Reggello non faceva partecipare il calciatore alla gara della settimana successiva (16/3) contro la squadra B della Società Fortis Juventus 1909, mentre lo schierava nelle gare successive del 22/3 -29/3 - 5/4 - 13/4 - 27/4 - 4/5 - 11/5. Il Collegio, ricevuto l’atto di incolpazione, ne ha accertata l’avvenuta notifica ai soggetti deferiti, ed ha disposto, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a tutte le parti, che la trattazione avvenga per la data odierna. Si dà atto che sono presenti: - Grimaldi Giovanni, tesserato quale Dirigente, il quale agisce in proprio e nell’interesse del proprio figlio Gabriele; - la Società Sportiva Resco Reggello in persona del Dirigente Giacomo Orsini, vice Presidente, su delega del legale rappresentante; - la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Il rappresentante della Procura Federale aprendo il dibattimento rileva che il deferimento è fondato su ampia prova documentale, quale quella recata dalle liste allegate agli atti di gara. Osserva che, alla luce di quanto disposto dall’art.22, c. 4, il quale considera scontate unicamente le sanzioni che sono state comminate con riferimento a gare valide agli effetti della classifica, la gara alla quale il Calciatore Grimaldi non ha partecipato (Resco Reggello/ Fortis Juventus 1909, sq. B) non era valida agli effetti della classifica risultando che la squadra di tale ultima Società ha partecipato al campionato in esame fuori classifica. Ritiene quindi che siano state violati, in relazione all’art. 1, c.1 del C.G.S., l’art.22, c.6, del C.G.S. nonché l’art. 61, c.1, delle N.O.I.F.. Nell’indicare la richiesta di applicazione di sanzioni ritiene di dover precisare come l’Ufficio ritenga, proprio nell’ambito delle indagini effettuate, che il comportamento dei Tesserati e dell’Ente oggetto di deferimento è stata la conseguenza di una serie di errori scusabili. Chiede pertanto che, in relazione ai fatti contestati, vengano applicate ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al Calciatore Grimaldi Gabriele la squalifica per una giornata di gara; - al Dirigente Grimaldi Giovanni, l’inibizione per mesi uno; - alla S.S.D. Resco Reggello, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento). I deferiti assumono, a propria difesa, quanto segue: - il Dirigente Grimaldi Giovanni, in nome proprio e per conto del figlio Gabriele, afferma di non essere stato a conoscenza, prima della notifica degli atti del procedimento, del fatto che il partecipare ad una gara contro squadre fuori classifica non costituisse causa di estinzione di una sanzione comminata a seguito di una gara “ordinaria”. Dichiara altresì che, venuto casualmente a conoscenza dell’esistenza della norma ha provveduto, nella sua qualità di Dirigente accompagnatore, a non far partecipare il ragazzo all’ultima giornata di campionato. Il rappresentante della Società conferma che il tutto è avvenuto in perfetta buona fede e per semplice ignoranza della norma, e che la Dirigenza della Società non ha mai avuto alcuna intenzione di porre in essere atti volti a falsare i risultati della propria squadra. Chiuso il dibattimento il Collegio decide. L’art. 22, c. 4, del C.G.S. non si presta ad interpretazione diversa da quella letterale: “….4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali,………..”. Diviene pertanto determinante lo stabilire quale rilevanza avesse la gara disputata, in data 16/3.2014, tra la Società reclamante e la Fortis Juventus 1909 squadra B, agli effetti della classifica. A tal fine si premette che il Settore Giovanile e Scolastico ad ogni inizio di stagione detta, attraverso la pubblicazione del C.U. n.1, due principi fondamentali: “- La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre di tale Società prendono parte all’attività senza diritto di classifica. - Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.”. Ciò rilevato si osserva che, sulla base della documentazione inviata alla Procura Federale dal Delegato Provinciale di Firenze in data 24.7.2014, la gara alla quale il Calciatore Grimaldi non ha partecipato (Resco Reggello/ Fortis Juventus 1909 squadra B) non era valida agli effetti della classifica in quanto la Società Fortis Juventus risulta iscritta al Campionato di categoria quale squadra fuori classifica. In presenza di tale provata circostanza, la mancata partecipazione ad essa del Grimaldi non è rilevante agli effetti della estinzione della sanzione comminata in precedenza. Inoltre, agli effetti del presente giudizio, risulta che il calciatore ha partecipato a tutte le gare successive ad essa, quindi in posizione irregolare, e ciò è accaduto fino alla gara del 17.5.2014 disputata, quale ultima di campionato, contro la squadra della Società Belmonte Antella Grassina. Le violazioni commesse sono assolutamente provate con la conseguenza che il deferimento è da accogliere, non rimanendo al Collegio che determinare l’entità delle sanzioni da irrogare. In proposito non si condividono le motivazioni e le richieste formulate, in maniera indubbiamente contenuta, dalla Procura Federale ostandovi la costanza di proprie precedenti decisioni sulla soggetta materia - applicazione di sanzioni in misura proporzionale all’entità delle violazioni commesse - dalle quali, per ovvi motivi equitativi, non intende discostarsi. Ritiene comunque dover tener conto dell’ottimo comportamento processuale tenuto, sia nella fase istruttoria che nell’odierna riunione, da tutti i soggetti deferiti. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al calciatore Grimaldi Gabriele, la squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara; - al dirigente Grimaldi Giovanni, l’inibizione per mesi 1 (uno) - alla Società Sportiva Dilettantistica Resco Reggello, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento).
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