COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo u.s. Castelnuovo Garfagnana avverso ammenda di euro 200,00 (c.u. n° 27 dell’27112014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo u.s. Castelnuovo Garfagnana avverso ammenda di euro 200,00 (c.u. n° 27 dell’27112014) Propone rituale reclamo avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Per danneggiamento agli spogliatoi della squadra ospitante”. Con il reclamo l’U.S. Castelnuovo Garfagnana assume che i presunti danni furono segnalati al DG da un dirigente avversario allorchè la società reclamante non era più presente nell’impianto sportivo, e di non essersi accorta che gli spogliatoi fossero danneggiati né prima né dopo la permanenza all’interno degli atleti. Inoltre ribadisce come lo stesso arbitro non abbia constatato antecedentemente alla segnalazione lo stato degli spogliatoi e la presenza di danni. La CA.S.T. letti gli atti, decide di respingere il reclamo. La segnalazione effettuata dal D.G. nel proprio rapporto, è vero che è fatta “de relato”, ma viene constatata di persona da DG. E’ vero, e lo afferma anche l’arbitro, che la società reclamante non era presente, tuttavia sarebbe stato onere della stessa società, se vi fossero stati pregressi danni, segnalarli prima dell’uso degli spogliatoi, sia al DG che alla società ospitante. Non essendo avvenuto ciò, e confidando nella buona fede della società ospitante, il reclamo non merita accoglimento, nemmeno sotto il profilo dell’entità della sanzione considerata la categoria di appartenenza. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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