COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’A.S.D. RADDA IN CHIANTI avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Battenti Marco fino al 30.05.2015 e al calciatore Angelini Giulio fino al 30.03.2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’A.S.D. RADDA IN CHIANTI avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Battenti Marco fino al 30.05.2015 e al calciatore Angelini Giulio fino al 30.03.2015. Con i provvedimenti sopraindicati, pubblicati sul C.U. n. 34 datato 30.12.2014, il Giudice Sportivo Territoriale squalificava i calciatori indicati in epigrafe, il primo fino al 30.05.2015, il secondo fino al 30.03.2015, con le seguenti motivazioni: il Battenti ‘per aver colpito il D.g. con una spallata alla schiena facendolo sobbalzare in avanti di circa due metri senza peraltro procurargli conseguenze. Alla notifica offendeva l’arbitro’; l’Angelini poiché ‘a fine gara offendeva il D.g. e, di poi, gli sfilava di mano la penna con cui il D.g. stava trascrivendo un provvedimento disciplinare. Accompagnava tale gesto con nuova frase ingiuriosa’.Con tempestivo reclamo la società ASD Radda in Chianti impugna i provvedimenti sopraindicati, contestandone la motivazione e osservando che, relativamente al Battenti, lo scontro tra il calciatore e il Direttore di gara è frutto di fortuità, essendosi verificato nel pieno svolgimento di un’azione di gioco in maniera del tutto inevitabile ed involontaria.A sostegno della propria tesi, evidenzia che non vi è alcun episodio o protesta precedente al fatto oggi oggetto di discussione, che possa aver animato il calciatore a colpire l’arbitro intenzionalmente durante la gara.Conferma comunque il comportamento offensivo del calciatore conseguente alla decisione arbitrale di espulsione, rilevando che detta decisione non può che essere frutto della ‘sensazione dell’arbitro’, non potendo quest’ultimo aver visto direttamente il contatto poiché girato di spalle.Relativamente al provvedimento di squalifica inflitto all’Angelini, la società ne contesta l’entità evidenziando che risponde al vero quanto riportato in sede di referto; tuttavia, la stessa tiene a precisare che può aver influito nel comportamento del calciatore il fatto di aver sentito il Direttore di gara comunicare al dirigente accompagnatore che il Massai Maurizio, calciatore del Radda in Chianti e compagno di squadra dell’Angelini, avrebbe dovuto considerarsi espulso per avergli lanciato la maglia addosso.Rileva in proposito che detta circostanza non risponde a verità, avendo infatti lo stesso D.g. indicato in sede di referto di aver espulso il Massi per motivi diversi (comportamento ingiurioso) da quelli riferiti.Evidenzia, in ogni caso, che non vi è stato contatto tra le parti e che il gesto dell’Angelini è privo di violenza, insistendo per la riduzione di entrambe le sanzioni e chiedendo, in via istruttoria, di essere ascoltati.All’udienza del 23 gennaio 2015 il rappresentante della società, preso atto di quanto indicato dal D.g. sul supplemento di rapporto, ne ha contestato il contenuto riportandosi alla descrizione dei fatti indicata con il reclamo, evidenziando l’eccessività delle sanzioni comminate e la circostanza che il Massai non ha lanciato la maglia verso il D.g., ma a terra in chiaro gesto di stizza.La Corte, letto il ricorso ed esaminati gli atti di causa, passa a decisione.Si osserva anzitutto che le risultanze arbitrali, di natura privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione, sono univoche nell’evidenziare l’intenzionalità del gesto del calciatore Marco Battenti, in quanto il Direttore di gara descrive con precisione certosina, sia nel referto che in sede di supplemento, le circostanze afferenti l’episodio oggi in commento, rilevando ‘la platealità con cui è stato effettuato il colpo’, e l’atteggiamento di protesta particolarmente scontroso ed ai limiti della tollerabilità assunto dal calciatore ad ogni decisione arbitrale, sia prima che dopo l’ammonizione ricevuta, che hanno conferito certezza in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico.Il Collegio osserva, peraltro, a supporto della tesi arbitrale che dagli atti (e la reclamante nulla deduce in proposito) non risulta che il calciatore abbia porto le proprie scuse al Direttore di gara per averlo urtato ‘alla spalla con la parte superiore del corpo’.Passando ad esaminare la posizione dell’Angelini, le deduzioni offerte dalla reclamante risultano assolutamente inconferenti ed irrilevanti, in quanto non assumono rilievo ai fini di un’attenuazione della sanzione le circostanze riferite con il reclamo, circostanze che invero, proprio per la loro inconsistenza, avrebbero potuto indurre il Collegio a valutare con maggior rigore il comportamento dello stesso tesserato.Alla luce di quanto sopra argomentato e procedendo al giudizio di congruità della sanzione, il Collegio ritiene che l’entità della squalifica inflitta al Battenti debba essere ricalibrata, in quanto se è pur vero che il gesto appare di matrice volontaria, è pur vero che l’arbitro precisa di non aver sentito dolore e subito conseguenza fisica; sanzione che in ragione dei criteri seguiti ed applicati da questa Corte viene valutato congruo in 4 mesi.Per quanto riguarda invece la sanzione comminata al calciatore Angelini, la stessa risulta correttamente ‘pesata’ dal Giudice di prime cure.P.Q.M.la C.S.A.T.T.:accoglie parzialmente il reclamo della società A.S.D. RADDA IN CHIANTI, e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Marco Battenti al 30.04.2015, confermando la squalifica sino al 30.03.2015 per il calciatore Giulio Angelini;ordina la restituzione della tassa di reclamo qualora incamerata.
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