COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della A.S.D. Cetona 1928 avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Santoro Raffaello con tre giornate di squalifica. C.U. n. 25 del 07/0172015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della A.S.D. Cetona 1928 avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Santoro Raffaello con tre giornate di squalifica. C.U. n. 25 del 07/0172015. A pochi minuti dal termine della gara “Voluntas Trequanda – Cetona 1928”, valevole per il campionato di terza categoria, il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito con un pugno al costato un giocatore avversario. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per tre gare.Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la società Cetona 1928, ritenendo la sanzione del G.S. “esagerata nell’entità e discriminante rispetto alla reale condotta di gioco del proprio tesserato”. Secondo la reclamante, infatti, il proprio tesserato veniva colpito con un calcio nel sedere dal calciatore avversario Guazzini Matteo. Pur colpito il giocatore rimaneva in piedi, limitandosi ad allontanare con un braccio l’avversario. Rimaneva pertanto molto sorpreso quando il D.G. estraeva il cartellino rosso per entrambi i calciatori. La reclamante conclude chiedendo che venga riconsiderata la condotta del proprio tesserato, non potendo la medesima essere qualificata come condotta violenta.L’Arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già descritto in sede di referto, precisando che il calciatore in questione, dopo aver subito un calcio, con il pallone non più a distanza di gioco, reagiva colpendo l’avversario con un pugno al costato. Entrambi accusavano momentaneo dolore, ma senza particolari conseguenze.Alla luce della documentazione in atti questa Corte Sportiva d’Appello ritiene provati i fatti contestati al calciatore in oggetto. Da quanto descritto dal D.G. non emerge alcun dubbio che la condotta posta in essere dal tesserato in questione possa essere qualifica come condotta violenta, avendo colpito un calciatore avversario volontariamente con palla a distanza di gioco, seppure come reazione ad un calcio subito. La quantificazione della sanzione appare congrua in quanto prevista nella misura minima edittale.P.Q.M.Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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