COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto in proprio dal Calciatore Cerciello Andrea, tesserato per la Società A.C. Calenzano A.S.D., avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana gli ha inflitto la squalifica fino al 18 giugno 2015. (CC.UU. n. 33 del 18.12.2014 e 34 del 30.12.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto in proprio dal Calciatore Cerciello Andrea, tesserato per la Società A.C. Calenzano A.S.D., avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana gli ha inflitto la squalifica fino al 18 giugno 2015. (CC.UU. n. 33 del 18.12.2014 e 34 del 30.12.2014). Il provvedimento sopra indicato, pubblicato sul C.U. n. 33 del 18.12.2014, e così motivato: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica si poneva faccia a faccia con il D.G. e quindi con un dito della mano cercava di togliergli il fischietto dalla bocca”, viene impugnato in proprio dal Calciatore con l’ausilio del legale di fiducia, al quale viene conferito mandato a margine dell’atto di contestazione.Il gravame, composto da complessive 16 pagine tra testo ed allegati, risulta, inspiegabilmente, inviato anche al G..S.T. presso il C.R.T. ed al Procuratore Federale e perviene a questa Corte tra le ore 17,06 e le ore 17,13 della giornata di lunedì 29.12.2014 con fax recante il n. 3449. Sotto la stessa data perviene, tra le ore 17,18 e le ore 17,20, indirizzata anch’essa ai medesimi destinatari dell’atto precedente, altra copia del reclamo con allegati la pagina del C.U. recante l’adozione del provvedimento disciplinare, dichiarazione del Calciatore Cerciello in ordine allo svolgersi dei fatti, fotocopia del documento di riconoscimento del medesimo tesserato.Documentazione già compresa nel fascicolo precedentemente trasmesso.In data 8 gennaio 2015 il legale del Calciatore provvedeva ad effettuare il deposito dell’atto di appello, a ritirare la documentazione in atti ed a comunicare, a mezzo fax, l’avvenuta emissione dell’assegno circolare previsto dall’art. 33/8 del C.G.S., non allegato al reclamo.A seguito dei contatti telefonici, concernenti la tempestività del gravame, avuti in detto contesto, il legale di parte ha inviato, in data 9 gennaio 2014, a mezzo posta certificata e senza alcuna chiosa, copia della sentenza emessa dall’Alta Corte di Giustizia del Coni in data 22 luglio 2010 concernente il termine di decadenza relativo al deposito degli atti di impugnazione nell’ambito sportivo.Si precisa a tal proposito che il reclamo avverso il provvedimento disciplinare pubblicato con il C.U. in data 18 dicembre u.s. è pervenuto – a mezzo fax – in data 29 successivo e che il termine previsto dalla normativa sportivo-disciplinare federale è di sette giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento per cui la relativa scadenza si sarebbe verificata il 25.12, giorno festivo, al quale segue altro giorno festivo (il 26.12), con la conseguenza che il previsto termine di sette giorni si è compiuto sabato 27 dicembre 2014. La ricezione del documento dell’Alta Corte, per quanto sprovvisto - come già rilevato - di qualsiasi commento o richiesta, costituisce chiaramente pregiudiziale agli effetti della decisione, e ciò ha determinato il Collegio ad accogliere la richiesta di audizione, onde consentire ogni più ampia difesa, convocando il reclamante al fine di ottenere chiarimenti.All’odierna riunione il tesserato si è presentato accompagnato dal legale di fiducia, il quale, avendo già avuto precedente ripetuta cognizione di tutti gli atti processuali, ha sostenuto la tempestività del gravame proposto riportandosi pedissequamente a quanto indicato sulla delibera dell’Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. già trasmessa, che verte sull’applicazione dell’art. 155 c.p.c. ai processi disciplinari sportivi.Ritiene pertanto doversi affermare che il termine scadente il giorno 27 dicembre, sabato, sia da considerarsi “festivo” ed è quindi da prorogarsi al primo giorno feriale successivo ovvero a lunedì 29 dicembre.Ribadisce inoltre, in punto di merito, le tesi difensive già espresse in sede di reclamo, ovvero che il Calciatore non ha avuto alcun contatto fisico con il D.G., essendo sempre rimasto alla distanza di “circa tre metri” da questi, e che ha unicamente proferito nei di lui confronti una frase irriguardosa; dopo di ciò il calciatore veniva immediatamente allontanato da un compagno di squadra, Richiama in proposito le testimonianze rese da due calciatori e dall’allenatore della squadra le cui dichiarazioni scritte sono state allegate all’atto di appello.Conclude affermando che l’atto di impugnazione deve essere considerato come tempestivamente prodotto e chiede l’accoglimento del reclamo con la riduzione della sanzione comminata.Esaurita la fase dibattimentale il Collegio nel passare a decisione ritiene di non potere esaminare nel merito la questione. La materia dei termini processuali, nell’ambito disciplinare della F.I.G.C., è regolata dagli articoli del vigente C.G.S. federale, i quali, dopo l’enunciazione di principio avente carattere generale di cui all’art.33/ 5 (“I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38.”), stabiliscono che il termine per proporre reclamo è di giorni sette dalla data di pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare: Art. 36 / 2 “Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello territoriale che si intende impugnare” Art. 38 / 2. “Il reclamo deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare”. Art. 46 / 4. “I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Corte sportiva di appello a livello territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.” Diviene quindi pregiudiziale agli effetti della decisione lo stabilire quali siano i rapporti esistente tra la normativa statuale e quella sportiva. Si rileva in merito che l’art 1 del C.G.S. entrato in vigore il 1 agosto 2014, e quindi applicabile alla fattispecie, così dispone: “Rapporti tra il Codice di giustizia sportiva della FIGC e le fonti normative superiori 1. Il presente Codice di giustizia sportiva della FIGC (d’ora in poi Codice) è adottato in conformità alle norme dell’ordinamento statale, allo Statuto, ai Principi di giustizia sportiva e al Codice della giustizia sportiva del CONI, alle norme della FIFA e dell’UEFA. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI. 3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice di giustizia sportiva del CONI, è fatta salva l’autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria”. La disposizione trova conforto nel C.G.S. del C.ON.I., entrato in vigore per la prima volta in data 16 giugno 2014, il quale nello stabilire all’art. 1 che “Il presente Codice regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti innanzi alle Federazioni sportiva nazionali e alle Discipline sportive associate..” – con ciò stabilendo che i Codici di Giustizia Sportiva di ciascuna Federazione debbono uniformarsi a quanto in esso stabilito – al successivo art 2 (comma 6) dispone “ Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.” Da tale ultimo dettato normativo emerge in tutta la propria evidenza il principio che si possa far ricorso alla normativa statuale unicamente allorché la questione all’esame dell’Organo di giustizia sportiva non sia regolamentato dalla normativa specifica della Federazione. E’ peraltro da rilevare che questa Corte, nella precedente forma di Commissione Disciplinare Territoriale, si è più volte pronunciata in ordine all’applicabilità al procedimento disciplinare sportivo in ambito F.I.G.C. di norme statuali, affermando che caratteristica della norma dettata dal C.G.S. è quella di essere “norma di una giurisdizione speciale” liberamente e spontaneamente accettata dal soggetto che chiede il tesseramento, o l’affiliazione, con la diretta conseguenza che esclusivamente ad essa deve farsi principalmente riferimento nell’ambito disciplinare sportivo. E’ ancora da precisare che detto corpo di norme è indirizzata a regolamentare una specifica autonoma attività sportiva e, in quanto tale, avente caratteristiche assolutamente proprie e diverse dalle norme procedurali ordinarie che, di conseguenza, non possono essere richiamate ed applicate “sic et simpliciter” se non nell’ambito di quei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, ovvero di rapidità di giudizio, che la normativa di riferimento prevede. In tema di applicazione nell’ambito della Disciplina Sportiva di norme contenute nei Codici di rito è opportuno precisare che, laddove il legislatore sportivo, ha ritenuto opportuno riferirsi a norme specifiche di essi lo ha fatto esplicitamente come, ad esempio, indica il disposto dell’art. 28/4 del C.G.S. che richiama in maniera espressa le disposizioni che regolano l’astensione e la ricusazione tramite gli art. 51 e 52 del Codice del procedura civile. Sotto l’aspetto sostanziale la materia è regolata dall’art. 38 del vigente C.G.S. - non a caso intitolato: Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti - il quale al comma 5 statuisce che: “I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo”. La questione in esame è quindi incentrata sullo stabilire se la giornata di sabato, qualora coincida con l’ultimo giorno utile per impugnare una decisione degli Organi della Giustizia sportiva, sia da considerarsi festivo o meno. Che il sabato non sia da considerarsi giorno festivo, perché non ricadente nell’ambito dei giorni che sono indicati quali tali dalla L. 260/1949 e dalle successive modifiche, è confermato dall’interpretazione che del problema fornisce la Corte di Cassazione, Sez. VI, massimo organo del Potere giudiziario al quale compete l’interpretazione oltreché l’applicazione delle norme dei codici di rito, con la sentenza n. 43549/2011 - posteriore alla decisione sportiva invocata - la quale, in tema di applicazione dell’art, 172 c.p.p. ma in riferimento a quell’art. 155 c.p.c. citato dall’Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I., afferma, che detta norma (nella versione modificata dalla L.263/2005, art. 2 lettera f,.d.r.) costituisce “una limitata deroga alla scadenza del giorno di sabato (tipico giorno “prefestivo”, precedente la festività domenicale) di peculiari termini occorrenti per il compimento di atti processuali civili svolti al di fuori dell’udienza Ci troviamo quindi in presenza di atti aventi tra loro carattere eminentemente diverso quali gli atti processuali civili e i reclami avverso provvedimenti disciplinari sportivi e quindi tra loro non sovrapponibili. Peraltro, e ciò appare assorbente di ogni altra questione, la sentenza citata stabilisce ancora che in ogni caso la deroga di cui alla L. 263/2005 non si applica ai “termini perentori” laddove, come sopra riportato, il legislatore sportivo ha espressamente stabilito con apposito comma che “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori” (Art. 38 comma 6). La sentenza della Corte di Cassazione testé citata, avente carattere interpretativo, è stata emessa ben oltre la data della decisione dell’Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. che è rivolta alla soluzione di una fattispecie ben precisa ed esclusiva quale quella della scadenza dei termini per gli atti processuali civili, ad eccezione delle udienze. Essa infine è del tutto applicabile alla fattispecie in esame dovendo il Collegio altresì rilevare, in via conclusiva la assoluta identità sostanziale delle norme recate dall’art. 172 c.p.p. e dall’art.155 c.p.c.. Si deve ancora porre in evidenza che la norma di cui all’art. 155 del c p.c. conclude in senso favorevole all’interpretazione “in fieri” di questa Corte disponendo, all’ultimo comma che “Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”. Diviene a questo punto necessario, stante il particolare riferimento del C.G.S. ai giorni festivi, lo stabilire se il sabato sia da considerarsi giorno “festivo” agli effetti del giudizio disciplinare sportivo Per festivo s’intende in Italia il giorno in cui le attività lavorative dello Stato, di una Regione o di un Comune vengono per la maggior parte sospese e ciò accade per tutte le domeniche e per i giorni: Capodanno (1 gennaio); Epifania (6 gennaio); Pasqua (la domenica successiva al primo plenilunio successivo al 21 marzo); Lunedì dell'Angelo, o Pasquetta (il lunedì dopo la Pasqua); Festa della Liberazione (25 aprile); Festa dei lavoratori (1 maggio); Pentecoste (il 50º giorno dopo Pasqua, e pertanto sempre di domenica); Festa della Repubblica (2 giugno); Assunzione di Maria Vergine o Ferragosto (15 agosto); Tutti i santi (1 novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); Santo Stefano (26 dicembre). Tali giorni non sono indicati in via casuale ma sono stati determinati da precise disposizioni legislative (L. n. 260/1949; L. n. 54 del 1977 e D.P.R. n. 792 del 1985). L’esame combinato della normativa civilistica appena indicata, con quella del C.G.S. conduce ad un’unica conclusione: l’atto di impugnazione nell’ambito della Disciplina Sportiva della F.I.G.C. deve essere proposto entro il termine perentorio di giorni sette dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare, e solo ove il settimo giorno ricada in giorno festivo esso può essere inoltrato entro il giorno feriale successivo. Ciò comporta che l’atto di impugnazione di cui alla presente vertenza sarebbe dovuto pervenire al Giudicante entro il settimo giorno dalla pubblicazione del C.U. recante il provvedimento disciplinare impugnato, quindi entro il 25.12 e, in conseguenza della festività sia di questo giorno che di quello successivo, entro il giorno 27 dicembre 2014. Infine, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nel C.G.S. che il Collegio è chiamato ad applicare, si evidenzia quanto disposto dall’art. 38 / 7 del Codice di Giustizia in esame, il quale tiene conto della rivoluzione analogico-digitale in corso affermando che: “Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma”. Tale disposizione consente a qualsiasi tesserato la possibilità di adempiere alle formalità necessarie all’esercizio del proprio diritto alla tutela, nell’ambito disciplinare sportivo, anche in quel giorno della settimana che è universalmente ritenuto “prefestivo” quale la giornata di sabato.P.Q.M.la C.A.S.T. della Toscana dichiara il reclamo inammissibile disponendo l’acquisizione della tassa
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