COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Alabastri Volterra – Carli Salviano (1-0) del 20/12/2014. Campionato Juniores provinciali. In C.U. n.31 del 24/12/2014 Delegazione provinciale di Livorno.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Alabastri Volterra – Carli Salviano (1-0) del 20/12/2014. Campionato Juniores provinciali. In C.U. n.31 del 24/12/2014 Delegazione provinciale di Livorno. Reclama la società Alabastri Volterra avverso la sanzione dell’ammenda di €.500,00 comminata dal G.S. “Perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere quattro petardi all’interno dello spazio della tribuna senza conseguenze e perché gli stessi offendevano il d.g. per tutta la durata del secondo tempo”.La reclamante non contesta lo scoppio dei petardi e sostiene di essersi adoperata affinchè cessasse tale iniziativa da parte di alcune persone che si trovavano nei pressi della tribuna.Contesta invece le offese al D.G. Chiede l’annullamento o quantomeno una riduzione della sanzione.L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma lo scoppio dei petardi e significa, come peraltro già fatto in prime cure, che le offese erano rivolte ai calciatori della squadra contendente quella della reclamante e non a lui.La Corte, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.Per quanto concerne il merito della questione occorre evidenziare la mancanza di contestazione circa il fatto principale ovvero lo scoppio dei petardi, mentre esiste relativamente alle offese rivolte al D.G.Esaminando il rapporto di gara nonché il suo supplemento si evidenzia come l’arbitro abbia sempre indicato che le offese rivolte dal pubblico non erano rivolte a lui ma ai calciatori della squadra avversaria della Alabastri Volterra. La società reclamante nega, come detto, le offese all’arbitro da parte del pubblico, tuttavia afferma che a fine gara ci sono state frasi verso il D.G.: orbene, dall’esame delle stesse il Collegio rileva come pur non essendo le stesse di tipo offensivo possono comunque classificarsi come irriguardose.Pertanto su questo punto la contestazione appare fondata soltanto relativamente al nomen iuris in quanto il comportamento del pubblico non può certamente essere elogiato. Nessun dubbio invece in relazione allo scoppio dei petardi che deve essere sanzionato in quanto la società reclamante, che non ha dato comunque riscontri oggettivi al suo interessamento per la cessazione dell’infrazione, ha violato il disposto di cui all’art. 12 comma 2 del C.G.S. che vieta l’introduzione e l’utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere. Per quanto attiene la quantificazione lo stesso art. 12 del C.G.S. al comma 6 prevede una sanzione nel minimo edittale pari ad €.500,00.Da quanto esposto, pertanto, la sanzione comminata dal G.S., dalla quale deve essere espunta la parte relativa alle offese rivolte all’arbitro in punto di nomen, non può comunque essere modificata in diminuzione in quanto, così facendo, il Giudicante violerebbe la norma intervenendo su un minimo edittale non riducibile per sua stessa natura.Vi è da aggiungere peraltro, che lo scoppio di più petardi avrebbe potuto essere sanzionato in maniera maggiore vista la ripetitività del gesto.P.Q.M.La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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