COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo San Sisto A.S.D. 2010, avverso la squalifica inflitta al calciatore Vaglini Enrico fino al 15/04/2015 (C.U. n. 25 del 17/12/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo San Sisto A.S.D. 2010, avverso la squalifica inflitta al calciatore Vaglini Enrico fino al 15/04/2015 (C.U. n. 25 del 17/12/2014). Il Gruppo Sportivo San Sisto A.S.D. 2010, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del giocatore sopra identificato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 13 dicembre 2014, contro la società Navacchio Zambra.Il Giudice motivava così la propria decisione: “Espulso per proteste plateali nei confronti di un avversario, alla notifica dapprima offendeva il D.G. poi lo colpiva con schiaffetti al volto ripetuti”.La società reclamante, nell'atto di impugnazione, nega gli avvenimenti eccependo che il giocatore sarebbe intervenuto al solo fine di sedare un possibile scontro fisico tra un proprio compagno di squadra ed un avversario in ragione di un contrasto di gioco particolarmente deciso.La tempestiva ed encomiabile azione del tesserato, che sarebbe riuscito in tal modo ad evitare ulteriori conseguenze, non sarebbe invece stata correttamente recepita dal D.G. che avrebbe inaspettatamente notificato il secondo cartellino giallo al Vaglini decretandone l'espulsione.Il giocatore avrebbe immediatamente abbandonato il campo cercando solo successivamente di chiarire con l'arbitro le ragioni del suo intervento ma il D.G., con un “comportamento provocatorio”, si sarebbe rifiutato di ascoltare la spiegazione del calciatore.Il D.G. sarebbe dunque incorso in un errore che avrebbe falsato la ricostruzione della vicenda alla quale avrebbero invece assistito numerosi testimoni: il giocatore Vaglini si sarebbe interposto tra i due avversari al solo fine di riportare la calma, non vi sarebbe stata alcuna protesta (plateale) del Vaglini nei confronti di chiunque e l'arbitro non sarebbe stato certamente schiaffeggiato dal calciatore che si sarebbe invece limitato a chiedere spiegazioni per il provvedimento ingiusto. Apparirebbe in tal senso illogica la condotta descritta, non accompagnata dal fisiologico dolore che normalmente la connota, e pertanto conclude per l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica comminata.In data 30 gennaio 2015 era presente, previa convocazione, in rappresentanza della società San Sisto il legale nominato il quale, preso atto di quanto indicato dal D.G. sul supplemento di rapporto, ribadiva ancora una volta che l'unico intento del calciatore era quello di separare due giocatori che erano giunti a vie di fatto.Il D.G. non avrebbe colto tale circostanza determinante recependo solo la protesta successiva ad un provvedimento che il Vaglini riteneva ingiusto e riferiva che persino un calciatore avversario si sarebbe meravigliato del cartellino. Contestava la sussistenza degli schiaffetti da parte del calciatore che non avrebbe mai toccato il D.G., ammetteva le sole proteste ancorché plateali ed insisteva nella richiesta di riduzione della sanzione.Passando all'esame del fascicolo per quanto concerne le supposte testimonianze contenute nel reclamo deve osservarsi che l'art. 35 del C.G.S., titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali” limita inequivocabilmente gli strumenti istruttori affermando che solo “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.Nel rapporto di gara il D.G. dettaglia la condotta illecita assunta dal calciatore Vaglini annotando le singole espressioni ingiuriose e descrivendo la condotta: “dandomi poi degli schiaffetti sul volto”.Tale versione viene confermata anche nel supplemento che precisa i seguenti punti: 1) Il calciatore Enrico Vaglini fu espulso direttamente e non per doppia ammonizione in quanto, “a gioco fermo si precipitava contro l'avversario che aveva fatto il fallo alzando il gomito, appoggiandolo sotto il collo dell'avversario allontanandolo con forza”; 2) l'intervento del calciatore Vaglini non era affatto finalizzato a frapposi tra due avversari in quanto il compagno che aveva subito il fallo era ancora a terra al momento della condotta imputata; 3) esibito il cartellino rosso il Vaglini non si allontanò immediatamente dal campo ma si avvicinò offendendo e dando degli schiaffetti sul viso al D.G. tesi, non a provocare dolore, ma ad irridere. Tali inequivocabili dichiarazioni, dotate di fede privilegiata per espresso riferimento normativo, chiariscono i contorni della vicenda che, in punto di quantum, appare correttamente valutata anche dal G.S.T.; lo stesso ha evidentemente riportato le azioni del giocatore ad un inaccettabile comportamento ingiurioso e platealmente canzonatorio escludendo una condotta violenta che avrebbe inevitabilmente comportato una squalifica decisamente più gravosa di quella concretamente irrogata.La pluralità delle condotte illegittime, decisamente non ancorate ad alcun comportamento commendevole, associate all'ostentazione della contestazione attuata con modalità canzonatoria ed irrispettosa dei ruoli, giustifica pienamente la sanzione irrogata che, pertanto, appare corretta e conforme alla giurisprudenza consolidata.P.Q.M.La C.S.A. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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