COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dalla società S.S.D. Galcianese che impugna i due provvedimenti con i quali il G.S.T. di Prato ha squalificato, fino al 14 aprile 2015, l’Allenatore Sabatini Stefano ed il Calciatore Goussy Loris. (C.U. n. 28 del 14.01.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dalla società S.S.D. Galcianese che impugna i due provvedimenti con i quali il G.S.T. di Prato ha squalificato, fino al 14 aprile 2015, l’Allenatore Sabatini Stefano ed il Calciatore Goussy Loris. (C.U. n. 28 del 14.01.2015). La Corte di Appello Sportiva Territoriale in sede di esame del reclamo indicato in epigrafe, ritiene non potere entrare nel merito della questione trattandosi di atto totalmente privo di motivazione.A tal fine si riporta, riproducendolo nella grafica originale, l’intero atto. “ IN MERITO ALLA SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO DJ PRATO PUBBLICATA SUL C.U, N 28 DEL 14-1-2015 SI CHIEDE IN BASE AGLI ART. 44 COMMA 1.2 ART. 46 COMMA 4 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DI: IN SEDE DI OPPOSIZIONE DI ESSERE SENTITI DALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO E DI PRENDERE VISIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI IN QUANTO LE DECISIONI PRESE NEI CONFRONTI DEI NOSTRI TESSERATI SABATINI STEFANO E GOUSSEY LORlS RISULTANTI DALLE MOTIVAZIONI ASSUNTE DAL GIUDICE SPORTIVO AGGRAVATE DA UNA: NONCORRE'ITA DESCRIZIONE DEI FATTI REALMENTE ACCADUTI E QUINDI CHIEDIAMO LE RIDUZIONI DELLE SANZIONI DISCIPLANARI NEI CONFRONTI DEI NOSTRI TESSERATI” Siffatta formulazione viola il disposto delle norme che regolano il procedimento disciplinare sportivo, ovvero dell’articolo 33 del C.G.S., avente carattere generale, che al comma 5 prevede, fra l’altro, che “i reclami e i ricorsi devono essere motivati” e al comma 6 statuisce che “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.Ininfluente, ai fini della decisione, la versione dei fatti fornita dal delegato del legale rappresentante della Società nel corso della richiesta audizione, peraltro erroneamente concessa stante l’inammissibilità del gravame, fatto del quale la Corte si duole. Egli, dopo aver tentato di introdurre argomenti estranei al procedimento in atto, ha fornito una versione dei fatti ampiamente diversa da quella risultante dal rapporto di gara, del quale non può non ricordarsi il carattere di prova privilegiata.La Corte ritiene di non poter entrare nel merito del provvedimento stante l’assenza di una qualsiasi motivazione a sostegno del reclamo. P.Q.M. La C.S.A.T. della Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara il reclamo inammissibile e, conseguentemente, dispone l’incameramento della tassa.
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