COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Forcoli 2012 in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. ha accolto il reclamo proposto dall’A.S.D. Collevica in riferimento alla gara A.S.D. Atletico Forcoli 2012 / A.S.D. Collevica, disputata in data 21.12.2014, nell’ambito del campionato di II Ctg. (C.U. n. 37 del 22.01.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Forcoli 2012 in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. ha accolto il reclamo proposto dall’A.S.D. Collevica in riferimento alla gara A.S.D. Atletico Forcoli 2012 / A.S.D. Collevica, disputata in data 21.12.2014, nell’ambito del campionato di II Ctg. (C.U. n. 37 del 22.01.2015). La decisione del G.S.T della Toscana rubricata in epigrafe è oggetto di doglianza da parte dell’A.S.D. Atletico Forcoli che ha fatto pervenire in data 24 gennaio c.a. una nota con la quale si chiede di essere ascoltati “ al fine di chiarire la situazione” fatta seguire, molto opportunamente, entro il termine utile per la proposizione del reclamo ovvero il 29 gennaio u.s., da un atto recante motivazioni e documentazione sufficienti a poter rendere possibile l’esame della doglianza in punto di merito. Con il reclamo la Società Forcoli, riportandosi a quanto già dedotto in prime cure, ha eccepito che: - da contatti avuti per le vie brevi presso la Delegazione Provinciale di Pisa non rinveniva anomalie nella richiesta di tesseramento depositata in data 7 novembre 2014; - solo in data 12 gennaio, preceduta da telegramma del giorno 10 antecedente, riceveva la comunicazione dell’annullamento del tesseramento per mancanza dei presupposti; - nell’inserimento dei dati la società richiedente il tesseramento non ha potere di inserire o modificare il C.F. perché questo viene indicato automaticamente dal sistema sulla base di quanto acquisito nelle precedenti richieste di tesseramento; - di aver depositato nuova richiesta di tesseramento in data 23 gennaio ed anche in questo caso il sistema ha restituito una ricevuta di acquisizione con il C.F. già indicato nelle precedenti occasioni (PRDLSS81P03B392Q, n.d.r.), Venivano allegati a sostegno vari documenti. Le medesime argomentazioni venivano ribadite nel corso della richiesta audizione che si concludeva con la richiesta, formulata dal legale rappresentante della Società, di conferma del risultato acquisito sul campo (2 – 2) previo riconoscimento della legittimità del comportamento tenuto dalla Società che si è attenuta a quanto richiesto dalla modulistica e dalla procedura relativa al tesseramento. La singolarità dell’evento emersa dalle argomentazioni svolte e dalla documentazione allegata hanno determinato il Collegio a svolgere un’ulteriore istruttoria, con particolare riferimento alla procedura attualmente adottata per le operazioni di tesseramento. Due sono i casi che si presentano alla Società che intende tesserare un Calciatore: - l’atleta è privo di numero di matricola. La società che intende tesserarlo dovrà inserire, sul modulo esistente on line per il Tesseramento dei Calciatori presso la L.N.D., tutti i dati riguardanti il soggetto da tesserare e precisamente: nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F, luogo di residenza. Il sistema restituirà la stampa del modulo relativo alla richiesta di tesseramento con tutti i dati indicati e. dopo la convalida del competente Ufficio, la Società richiedente provvederà agli ulteriori adempimenti richiesti. - Calciatore già tesserato e quindi in possesso di un numero di matricola. Si tratta ovviamente di calciatore svincolato per il quale la Società richiedente dovrà inserire il cognome e nome nel campo di ricerca. Il programma fornirà l’elenco di tutti i calciatori con quel nome e cognome e la loro data di nascita, con a margine la società da cui provengono. Si “clicca” sul nominativo che interessa e che si vuol tesserare ed a questo punto si apre la schermata dove la società trova riportati in automatico i dati del calciatore ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale. La Società richiedente dovrà solo completare detti dati con l'indirizzo di residenza, unico dato variabile, ed ha il dovere di controllare che i dati inseriti siano esatti per poi procedere a salvare i dati inseriti per la richiesta di tesseramento, a stampare il modulo per inoltrarlo, debitamente sottoscritto, a mezzo posta o depositandolo, al comitato regionale di appartenenza. L'Ufficio Tesseramento del Comitato, a decorrere dalla stagione sportiva 2013/14 meccanizza il tesseramento inserendo il codice riportato in alto sulla pratica ed immettendo solo il protocollo e la data di tesseramento. In sede di controllo detto Ufficio, solo a decorrere dalla stagione sportiva in corso, effettua on line una ulteriore verifica di congruenza dei dati inseriti ed in particolare la rispondenza del codice fiscale con i dati anagrafici. Il programma, ove non trovi tra essi perfetta rispondenza, blocca l’operazione non consentendo la meccanizzazione, quindi il completamento dell’operazione di tesseramento, fintanto che non si raggiunga la rispondenza prevista. A tal fine vengono richiesti alla Società il codice fiscale e copia documento d'identità (in cartaceo) del calciatore per poter effettuare il controllo dei dati inseriti ed eseguire le conseguenti variazioni. Per poter completare l’operazione l'Ufficio tesseramento concede alla Società un preciso termine – ove occorra anche un secondo – al fine dell’adempimento e, se ciò non avviene, procederà all’annullamento della richiesta di tesseramento dandone notizia on line e a mezzo di lettera raccomandata. Fatta questa necessaria premessa si indicano di seguito i fatti. In data 7 novembre 2014 l’A.S.D. Atletico Forcoli richiedeva il tesseramento del Calciatore Pardossi Alessio indicando sul modulo prescritto, secondo l’ordine richiesto dallo stampato seguenti dati anagrafici: “Paradossi Alessio, di cittadinanza italiana, nato a Pontedera C.F. PRD LSS 81P0 B 392 Q, il giorno 3.9.1981, residente a Pontedera piazza Arno 8”. Nell’effettuare i previsti riscontri l’Ufficio Tesseramento del C.R.T. rilevava l’inesistenza della necessaria concordanza tra detti dati e, di conseguenza, provvedeva a richiedere in data 15.11.2014, l’invio della copia del documento di identità del calciatore nonché quella del C.F. assegnatogli, indicando il termine del 29.11.2014 per l’adempimento. La richiesta rimaneva senza esito per cui il medesimo Ufficio la reiterava assegnando questa volta un ulteriore termine, il 22 Dicembre, quale data ultima per l’adempimento. Non avendo ricevuto la documentazione richiesta l’Ufficio provvedeva all’annullamento della richiesta di tesseramento dandone notizia in data 11.01.2015 Il G.S.T. della Toscana, chiamato a pronunciarsi sulla regolarità della posizione del calciatore Alessio Pardossi nella gara indicata in epigrafe, ha decretato nei confronti della Società Forcoli la punizione sportiva della perdita della gara, oltre le sanzioni accessorie previste, come da C.U. n. 37 del 22.01.2015. In riferimento a tale provvedimento l'A. S.O. Atletico Forcoli 2012 ha inoltrato il reclamo in esame. L'esame preliminare del fascicolo ha evidenziato che il diniego opposto dall’Ufficio Tesseramento deriva dall'aver rinvenuto sulla richiesta di tesseramento il seguente C.F. del Calciatore: PRDLSS8JP03B392Q. Si rileva in proposito che il Codice catastale B392,in esso inserito, è relativo al Comune di Calcinaia (PÌ) mentre il Codice fiscale effettivo è PRDLSS8 LP03G843E correttamente riportante il codice catastale del Comune di Pontedera (Pi), luogo di nascita, del calciatore. Poiché dagli atti è emerso che il Pardossi era stato tesserato in precedenza, il Collegio ha provveduto ad acquisire il certificato storico del Calciatore, nonché le richieste di tesseramento delle due stagioni precedenti quella in corso, rilevando che in entrambi detti tesseramenti il C.F. è stato sempre indicato in PRDLSS8J P03B392Q. La documentazione allegata al reclamo qui prodotto in data 29 gennaio u.s, da parte ricorrente (fotocopia della Carta d'identità e copia della Tessera sanitaria - che come stabilito dall'Agenzia delle Entrate - sostituisce a tutti gli effetti il tesserino indicante il C.F.) conferma che il C.F. effettivo del Calciatore è PRDLSS81P03G843E. Considerato che la richiesta originaria di tesseramento risale al 7 novembre 20l4, il Collegio ha appurato che il Calciatore Alessio Pardossi è stato inserito nelle liste di 9 (nove) delle gare disputate dall’A.S.D. Atletico Forcoli 2012 tra la data di richiesta di tessera mento del calciatore (7 novembre 2014) e il giorno 1 febbraio 2015) ultima gara disputata ad oggi. In tale quadro questa Corte, come indicato in premessa, è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico in opposizione alla decisione assunta dal G.S.T. in riferimento all'esito della gara Forcoli/Collevica, disputatasi in data 21 dicembre 2014. Si osserva in proposito come sia indubbio che la decisione del G.S., e non poteva essere altrimenti, è stata assunta sulla base della nota ricevuta, su propria esplicita richiesta, da parte dell'Ufficio Tesseramento presso il C.H..T. con la quale si indicava l'annullamento della richiesta di tesseramento depositata presso la D.P. di Pisa in data 7 novembre 2014. Senonché il reclamo prodotto in questa sede avverso detta decisione, nella patte in cui afferma che “....la società non ha possibilità di intervenire nella casella predisposta del codice fiscale, quindi è un dato acquisito dal sistema fino dagli anni scorsi”, ha determinato questo Collegio ad un'ulteriore istruttoria dalla quale è emerso che il sistema informatico della F.I.G.C. ha costantemente indicato, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2012/20t3 - 2013/2014 - 2014/2015, in correlazione con il Calciatore Pardossi Alessio il C.F. PRDLSS81P03B392Q, codice errato perché non riferito all'effettivo Comune di nascita del Calciatore (Pontedera) ma evidentemente inserito in precedenza e mai modificato. In conseguenza di tale dato di fatto appurato attraverso il reperimento delle richieste di tesseramento, convalidate a suo tempo dal sistema, con riferimento alla stagione 2012/2013 (tesseramento in favore dell’U.S.D. Art. Ind. Larcianese) e 2013/2014 (U.S.D. Sanromanese Valdarno) sembrano poter giustificare la richiesta di tesseramento formulata in data 7 novembre 2014 dall’A.S.D. Atletico Forcoli 2012. E’ ancora da rilevare che, a seguito dell’avvenuta richiesta di correzione del dato riferito al C.F. del Calciatore, formulata dal competente Ufficio Tesseramento ed accolta dal C.E.D. della F.I.G.C., il Calciatore Pardossi Alessio è stato regolarmente tesserato per detta Società con decorrenza dal 23 gennaio c.a. .Tuttavia il procedimento disciplinare in esame e le risultanze emerse nella relativa fase istruttoria, che possono determinare l’applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari, inducono questo Collegio a rinviare, ai sensi dell’art. 30, comma 18 lettera b) del C.G.S., gli atti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramento, al fine di conoscere se la richiesta di tesseramento formulata, in data 7 novembre 2014, dall’A.S.D. Atletico Forcoli 2012 nei confronti del Calciatore Paradossi Alessio, possa essere considerata – stante la peculiarità della vicenda alla quale non è estranea un’anomalia del sistema e fatti salvi eventuali altri provvedimenti disciplinari – come legittimamente proposta. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana sospende il procedimento e dispone l’invio degli atti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramento per quanto indicato in parte motiva.Precisa che il Campionato di II categoria si concluderà in data 26 aprile 2015.
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