COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 04.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società FORTESAN GENOLA 05 ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 23 del 20.11.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara FORTESAN GENOLA 05 – ORANGE CERVERE, in data 13.11.2014, Campionato Terza categoria girone B, Cuneo

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 04.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società FORTESAN GENOLA 05 ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 23 del 20.11.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara FORTESAN GENOLA 05 – ORANGE CERVERE, in data 13.11.2014, Campionato Terza categoria girone B, Cuneo Con ricorso inviato in data 26.11.2014, la Società FORTESAN GENOLA 05 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato i propri calciatori GRASSO Marco con la squalifica fino al 31.03.2015 e MOFFA Dante con la squalifica fino al 31.12.2015, per aver insultato e spintonato il direttore di gara. La società ricorrente chiede una riduzione della squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente evidenzia come, in seguito alla convalida della rete della società avversaria, si sia creata una “situazione confusa ed agitata”, che vedeva un capannello di giocatori circondare l’arbitro. In tale contesto gli spintoni al direttore di gara sarebbero stati involontari o dettati dalla foga del momento ed, in particolare, per richiamare la sua attenzione. In realtà, il direttore di gara descrive in modo dettagliato e preciso chi lo abbia aggredito, verbalmente e fisicamente, e con quale veemenza e trasporto, in tal modo differenziando le singole responsabilità. Entrambi i calciatori sanzionati hanno inequivocabilmente spintonato ed insultato il direttore di gara (posto che non vi è elemento per porre in dubbio la genuinità ed attendibilità del referto) potendosi, peraltro, ritenere di maggior gravità la condotta del Moffa Dante, reo di aver altresì fatto sbattere il direttore di gara contro altro calciatore. Il tutto dopo una corsa di circa dieci metri con urla e minacce. La squalifica inflitta al Moffa appare tuttavia sproporzionata rispetto a quella comminata al Grasso e deve pertanto essere ridotta. Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della Società FORTESAN GENOLA 05 ASD con riferimento alla posizione del calciatore Grasso Marco (con conferma della squalifica fino al 31.03.2015), e si ACCOGLIE il reclamo con riferimento alla posizione del calciatore Moffa Dante, riducendo la squalifica, che opererà fino al 31.05.2015. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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