COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 04.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla A.S.D. OLYMPIC C 5 avverso le decisioni del Giudice Sportivo comprese nel C.U. n° 41 del 20/11/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in 63 ordine alla gara OLYMPIC C 5 – EPOREDIA disputata il 17/11/14 nell’ambito del Campionato di Calcio a 5 Serie C 2

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 04.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla A.S.D. OLYMPIC C 5 avverso le decisioni del Giudice Sportivo comprese nel C.U. n° 41 del 20/11/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in 63 ordine alla gara OLYMPIC C 5 – EPOREDIA disputata il 17/11/14 nell’ambito del Campionato di Calcio a 5 Serie C 2 Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata in data 25/11/14, la A.S.D. OLYMPIC C 5 contesta la squalifica per otto gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore CAVALIERE Fabio, riportata sul C.U. n° 41 del 20/11/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, per i fatti riferiti dal direttore della gara OLYMPIC C 5 - EPOREDIA disputata il 17/11/14 nell’ambito della Serie C2 del Campionato di Calcio a 5. La società reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica inflitta al proprio giocatore intendendo sminuire la gravità del comportamento del proprio tesserato ed attribuendo al direttore di gara un travisamento dei reali fatti accaduti nel corso della disputa della gara suddetta. La tesi difensiva della Società reclamante non regge di fronte alla precisa descrizione degli episodi effettuata dal direttore di gara nel suo circostanziato e puntuale rapporto. L’arbitro riferisce che, al termine della gara, provvedeva ad espellere il giocatore CAVALIERE Fabio perché, contestando il suo operato, prendeva il pallone e con violenza lo calciava da distanza ravvicinata contro di lui colpendolo al ginocchio sinistro e provocandogli lieve dolore. L’episodio provocava una contestazione da parte di molti giocatori, compagni di squadra del CAVALIERE, che lo accerchiavano protestando vivacemente ed impedivano l’effettuazione del saluto finale fair-play. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. La Commissione disciplinare territoriale, considerato l’episodio attribuito al giocatore CAVALIERE Fabio particolarmente grave e violento, tale da aver scatenato una contestazione generale; osservato che nel ricorso non si riscontra alcun segno di resipiscenza, anzi viene pacificamente ammesso che il giocatore, oltre al deprecabile gesto, di cui non si smentisce la volontarietà, abbia pesantemente offeso ed insultato l’arbitro; stabilito che tali considerazioni rendono incensurabile la decisione impugnata in ordine, sia al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che è stata versata contestualmente alla presentazione del reclamo e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per OTTO gare inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore CAVALIERE Fabio.
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