COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 04.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della Società A.D. PASTA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 40 del 13.11.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SPORTING ORBASSANO – PASTA disputata in data 10.11.2014, Campionato di Calcio a 5 Regionale Serie C2

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 04.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della Società A.D. PASTA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 40 del 13.11.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SPORTING ORBASSANO – PASTA disputata in data 10.11.2014, Campionato di Calcio a 5 Regionale Serie C2 Con ricorso inviato in data 18.11.2014, la Società PASTA si duole del provvedimento indicato in oggetto limitatamente alla parte in cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la perdita della gara la società medesima e chiede che ne venga disposta la ripetizione. 64 La società ricorrente, pur scusandosi per il deprecabile comportamento dei propri tesserati e rinunciando espressamente ad impugnare le sanzioni disciplinari inflitte ai medesimi, sostiene che l’arbitro avrebbe sospeso la gara erroneamente ritenendo il numero di calciatori regolarmente presenti in campo successivamente alle espulsioni comminate, inferiore al numero minimo previsto dalla vigente disciplina sportiva. Viceversa, come viene dimostrato, il numero di calciatori “preservati” dai provvedimenti disciplinari dell’arbitro consentiva la regolare proscucuzione della gara. Sentito da questa Corte per averne fatto richiesta, il dirigente delegato sig. RAPPULLA Ivano, ribadiva quanto esposto in ricorso riferendo che l’arbitro non aveva comunicato alcuna decisione se non l’invito a rientrare negli spogliatoi e che solo successivamente è pervenuta comunicazione che la gara era stata interrotta. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è puntuale e preciso laddove si afferma testualmente “…Dati questi fatti, ho ritenuto pregiudizievole della mia incolumità fisica il proseguimento della gara. Ho dovuto pertanto interrompere la partita perché non vi erano più le condizioni necessarie per poterla dirigere in piena indipendenza di giudizio…”.. Il testo di cui sopra è stato correttamente riportato anche nel provvedimento del Giudice Sportivo che ha provveduto ad applicare la sanzione della perdita della gara col risultato di 6 -0 prevista dall’art. 17 C.G.S. Per questi motivi la Corte, RIGETTA il reclamo della società A.D. POL. PASTA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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