COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della società U.S.D. LG TRINO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 41 del 20.11.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara LG TRINO – VICTORIA IVEST disputata in data 16.11.2014, Campionato di Promozione Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 11.12.2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Ricorso della società U.S.D. LG TRINO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 41 del 20.11.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara LG TRINO – VICTORIA IVEST disputata in data 16.11.2014, Campionato di Promozione Girone D
Con ricorso inviato in data 26.11.2014, la Società LG TRINO si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’ammenda per € 250 la società medesima e con la squalifica per dieci gare il giocatore CASALONE Andrea e chiede che venga disposta la revoca di entrambe le sanzioni. La società ricorrente, nega nel modo più assoluto che il calciatore sanzionato abbia mai pronunciato l’ingiuria dal tenore discriminatorio e la grave minaccia che hanno determinato la sua espulsione dal campo ed allega al reclamo le dichiarazioni sottoscritte da due compagni di squadra che riferiscono la dinamica del fatto. Vengono altresì negati i gravi comportamenti da parte del pubblico segnalati dall’Assistente dell’arbitro che hanno giustificato l’adozione del provvedimento disciplinare nei confronti della Società. Sentito da questa Corte per averne fatto richiesta, il Presidente onorario della società avv. Roberto Rosso delegato dal Presidente effettivo, ribadiva il contenuto del ricorso, lamentava una direzione di gara scarsamente coerente, produceva documentazione estratta da internet che “potrebbe” far ritenere non inverosimile una ricostruzione del fatto difforme dal vero e riferiva di un colloquio piuttosto acceso avvenuto al termine della partita tra il direttore di gara e l’Osservatore arbitrale. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale e degli Assistenti costituiscono piena prova e non possono essere disattesi da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). 49 Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è puntuale e preciso nell’enunciare sia l’espressione ingiuriosa a contenuto evidentemente discriminatorio sia la grave minaccia pronunciate dal CASALONE. Considerata l’elevata entità della sanzione prevista dal vigente C.G.S per i comportamenti discriminatori, il Giudice di primo grado ha irrogato la sanzione nel minimo assoluto considerando la frase minacciosa come parte di un unico insulto a sfondo razzista. Per mero ulteriore scrupolo, la Corte ha preso visione del rapporto dell’Osservatore arbitrale che non ha rilevato anomalie nella conduzione della gara. Quanto al comportamento del pubblico è, del pari, puntuale e preciso il referto dell’Assistente dell’arbitro laddove riferisce di invettive contro una sua decisione, nonché di lancio di pietrisco che lo attingeva alla schiena ed alle gambe. Alla luce delle suesposte considerazioni, entrambe le sanzioni inflitte meritano dunque piena conferma.. Per questi motivi la Corte, RIGETTA il reclamo della società U.S.D. LG TRINO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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