COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società G.S.D. PARLAMENTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 24 della Delegazione Provinciale di Biella del 6.11.2014 in riferimento alla gara PARLAMENTO – PONDERANO valida per il Campionato Juniores – Girone 1 La Società PARLAMENTO reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha squalificato il giocatore ABOULKANDIL ALI sino al 27.11.2014, il giocatore SCOGNAMIGLIO FRANCESCO sino al 15.1.2015, il giocatore CAROLLO CARLO sino al 15.2.2015

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società G.S.D. PARLAMENTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 24 della Delegazione Provinciale di Biella del 6.11.2014 in riferimento alla gara PARLAMENTO - PONDERANO valida per il Campionato Juniores – Girone 1 La Società PARLAMENTO reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha squalificato il giocatore ABOULKANDIL ALI sino al 27.11.2014, il giocatore SCOGNAMIGLIO FRANCESCO sino al 15.1.2015, il giocatore CAROLLO CARLO sino al 15.2.2015 e che la ha inflitto l'ammenda di euro 100,00, chiedendone l'annullamento o quantomeno la riduzione. La Corte Sportiva di Appello ritiene il provvedimento del G.S. fondato e meritevole di conferma salvo che per la sanzione inflitta alla società. Il G.S., infatti, ha correttamente argomentato le ragioni della propria decisione ed ha inflitto sanzioni adeguate alla gravità delle condotte contestate ai giocatori. Discorso diverso merita il comportamento della società: risulta infatti dallo stesso referto arbitrale il comportamento totalmente collaborativo nei confronti del direttore di gara. La sanzione della ammenda deve pertanto essere annullata. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello delibera di annullare la sanzione della ammenda di euro 100,00 inflitta alla società PARLAMENTO. Conferma nel resto. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non è stata versata. c) Ricorso della A.S.D. VALLI BORBERA E SCRIVIA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Alessandria n. 19 del 27.11.2014, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 23.11.2015 al giocatore PONTA Marco (gara Valli Borbera e Scrivia/ G3 Real Novi del 23.11.2014 - Campionato Allievi Provinciale girone A) Con il ricorso in oggetto la società Valli Borbera e Scrivia richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato sig. Ponta Marco, non contestando la gravità dell’accaduto ma 50 affermando che la squalifica inflitta potrebbe pregiudicare il percorso rieducativo del giovane, il quale aveva deciso di svolgere attività sportiva anche al fine di migliorare le proprie attitudini relazionali, seguendo le indicazioni della psicologa che da tempo lo ha in cura. La Corte Sportiva di Appello, esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene che il comportamento tenuto dal giovane tesserato della società ricorrente non consenta di poter ridurre anche solo lievemente l’entità della sanzione allo stesso comminata. Infatti l’arbitro ha riferito che il sig. Ponta, dopo essere stato ammonito, lo ingiuriava pesantemente e quindi, allontanatosi a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, ritornava sui suoi passi e lo attingeva al petto con uno sputo. Non v’è dubbio pertanto che la condotta ascritta al sig. Ponta, giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo; d’altro canto, certamente non risponderebbe ai principi della giustizia sportiva valutare con maggiore benevolenza un atteggiamento fortemente antisportivo tenuto da un giocatore, soltanto in considerazione dei problemi personali dello stesso. Per tali motivi la Corte Sportiva di Appello RESPINGE il ricorso di cui trattasi, con conseguente addebito alla A.S.D. Valli Borbera e Scrivia della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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