COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della Società SETTIMO VITTONE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 28 del 04.12.2014 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara C.G.C. AOSTA – SETTIMO VITTONE disputata in data 26.11.2014, Campionato Allievi Provinciale girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 18.12.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della Società SETTIMO VITTONE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 28 del 04.12.2014 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara C.G.C. AOSTA – SETTIMO VITTONE disputata in data 26.11.2014, Campionato Allievi Provinciale girone A Con ricorso inviato in data 09.12.2014, la Società Settimo Vittone si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore GIRODO Simone con la squalifica per tre giornate per avere offeso ripetutamente il direttore di gara. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente contesta che il proprio giocatore abbia offeso l’arbitro dopo essere stato espulso. Asserzione che non trova conferma nel referto arbitrale, dove si puntualizza come le ingiurie siano reiterate nonché precedenti e susseguenti all’allontanamento del calciatore dal terreno di gioco. Non si rinvengono elementi che possano seriamente porre in dubbio il contenuto del referto. Il calciatore è stato correttamente sanzionato per un comportamento certamente censurabile. La sanzione inflitta può tuttavia essere ridotta, considerato il contesto (perdita di controllo quale conseguenza dell’espulsione) nonché il fatto che la società si sia scusata per quanto accaduto. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si RIDUCE A due giornate la squalifica comminata al giocatore GIRODO Simone. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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