COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società A.S.D. FOOTBALL CLUB SAVIGLIANO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Andreoli Luigi Rafael di cui al comunicato n. 46 del 18/12/2014 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara VILLAFRANCA – SAVIGLIANO del 14/12/2014 – Campionato di Promozione – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società A.S.D. FOOTBALL CLUB SAVIGLIANO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Andreoli Luigi Rafael di cui al comunicato n. 46 del 18/12/2014 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara VILLAFRANCA – SAVIGLIANO del 14/12/2014 – Campionato di Promozione – Girone C Con ricorso tempestivamente presentato, la Società ASD SAVIGLIANO ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattro giornate nei confronti del giocatore ANDREOLI Luigi Rafael, reo di aver colpito un avversario con uno schiaffo e di aver successivamente tenuto un comportamento minaccioso nei confronti di arbitro ed assistente. La ricorrente contesta in toto la ricostruzione dell’accaduto effettuata dal direttore di gara, sostenendo che non vi sia stato alcun contatto fisico tra i due giocatori ed evidenziando l’onestà sportiva del proprio tesserato. Con il ricorso veniva altresì richiesta la visione di un video dell’incontro, prova però non ammissibile a termini regolamentari. L’esame del rapporto arbitrale, sufficientemente preciso e circostanziato sul fatto, non consente di condividere la ricostruzione offerta dalla ricorrente. Appare al tempo stesso meritevole di considerazione l’esatta quantificazione del trattamento sanzionatorio, atteso che il fatto non denota una particolare gravità e che occorre tenere comunque conto del comportamento provocatorio ed antisportivo posto in essere dal giocatore avversario, il quale si rifiutava di restituire tempestivamente il pallone per la ripresa del gioco. Le predette considerazioni consentono di addivenire ad una, se pur lieve, attenuazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Ciò considerato la Corte Sportiva d’Appello a c c o g l i e parzialmente il ricorso proposto dalla A.S.D. FOOTBALL CLUB SAVIGLIANO, riducendo la squalifica inflitta al Sig. Andreoli Luigi Rafael da quattro a tre gare effettive.
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