COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Reclamo del G.S.D. PERTUSA BIGLIERI avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Torino n. 30 del 8.1.2015, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore ZAPPIA Enrico (gara PERTUSA BIGLIERI/VIANNEY del 21.12.2014 – Campionato Allievi Provinciali)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Reclamo del G.S.D. PERTUSA BIGLIERI avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Torino n. 30 del 8.1.2015, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore ZAPPIA Enrico (gara PERTUSA BIGLIERI/VIANNEY del 21.12.2014 - Campionato Allievi Provinciali) Con il reclamo in oggetto, la Società PERTUSA BIGLIERI richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. ZAPPIA Enrico, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed affermando che il giocatore, pur avendo protestato in modo eccessivo per l’espulsione comminata ad un compagno di squadra, si sarebbe limitato a tenere un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, senza tuttavia aggredirlo fisicamente. 43 Codesta Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il ricorso e la documentazione di gara, sentita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, ritiene che l’atteggiamento tenuto dal sig. Zappia, pur essendo fortemente censurabile e meritevole di sanzione, non possa essere considerato violento e tale da configurare una vera e propria aggressione fisica. Il giocare avrebbe infatti trattenuto il braccio dell’arbitro con l’evidente intenzione di protestare per una decisione assunta dal medesimo, pur in modo scomposto, ingiurioso ed esagerato. Considerata quindi la condotta in concreto ascrivibile al sig. Zappia, la Corte Sportiva d’Appello ritiene equo disporre una lieve riduzione della sanzione. Per tali motivi SI RIDUCE A tre giornate la squalifica comminata al giocatore ZAPPIA Enrico. Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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