COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.01.2015 Delibere del Tribunale Federale Terrioriale Istanza di applicazione della sospensione cautelare inoltrata dalla Procura Generale dello Sport nei confronti del signor MAMMOLA Roberto calciatore tesserato all’epoca dei fatti la società NIZZA MILLEFONTI ora per la società POZZOMAINA sottoposto a procedimento disciplinare per l’illecito di cui all’art. 1 bis CGS.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.01.2015 Delibere del Tribunale Federale Terrioriale Istanza di applicazione della sospensione cautelare inoltrata dalla Procura Generale dello Sport nei confronti del signor MAMMOLA Roberto calciatore tesserato all’epoca dei fatti la società NIZZA MILLEFONTI ora per la società POZZOMAINA sottoposto a procedimento disciplinare per l’illecito di cui all’art. 1 bis CGS. Con istanza formulata in data 13.1.2015 e pervenuta il 15.1.2015 a firma del Procuratore Generale dello Sport presso il CONI e del Vice Procuratore Generale dello Sport presso il CONI si chiede a questo Tribunale Federale l’applicazione della misura della sospensione cautelare a carico del sig. MAMMOLA Roberto calciatore già tesserato per la società NIZZA MILLEFONTI ora per la società POZZOMAINA sottoposto a procedimento disciplinare rubricato al n. 913/13-14 Procura Federale FIGC avocato in data 4.11.2014 dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI (prot. 0172/F) per avere, nel corso di una rissa tra giocatori e dirigenti sviluppatasi al termine della gara NIZZA MILLEFONTI – VIANNEY del 13.4.2014 Campionato di I Categoria, colpito ripetutamente con più calci il calciatore avversario sig. SCOLARO SIMONE che riportava gravi lesioni (trauma testicolare sinistro con frattura testicolare sinistra e ematocele) con esiti superiori ai 60 giorni di prognosi e tuttora in fase di accertamento. In allegato alla richiesta sono stati prodotti atti di indagine della Procura Generale dello Sport, segnatamente: verbali di audizione del 9.12.2014 di SCOLARO Simone con certificati medici allegati e del 10.12.2014 di PANEBIANCO Mattia e COZZOLINO Marco, verbali di audizione in data 26.5.2014 di SCOLARO Simone e SCOLARO Francesco e in data 11.6.2014 di MAMMOLA Roberto. Venivano altresì prodotti i seguenti atti d’indagine del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Torino: rapporto di PG Questura di Torino del 13.4.2014, verbali assunzione informazioni di PANEBIANCO Mattia del 13.7.2014 e di COZZOLINO Claudio del 22.7.2014, atto di querela di SCOLARO Simone nei confronti di Roberto MAMMOLA. In relazione all’istanza il Tribunale Federale OSSERVA 44 Nessun dubbio che in data 13.4.2014 sia stata posta in essere una condotta contraria ai doveri di lealtà correttezza e probità previsti dall’art. 1 bis C.G.S. in conseguenza della quale il giocatore Simone SCOLARO pativa gravi conseguenze lesive. L’esame degli atti posti a fondamento della richiesta consente di ravvisare gravi indizi di responsabilità a carico del MAMMOLA, posto che egli è stato immediatamente individuato dallo SCOLARO Simone quale autore della condotta violenta e le affermazioni del giocatore ferito trovano conforto nelle dichiarazioni di altre persone presenti. Ritenuto che non risultano sussistere cause di giustificazione o di non punibilità ovvero cause di estinzione dell’illecito o della sanzione. Valutata la gravità del fatto, desumibile dall’entità delle lesioni, dall’inaudita violenza usata e dal contesto nel quale l’episodio si è verificato (a gara terminata ed oltretutto vinta), sussiste il concreto pericolo che il responsabile possa reiterare la condotta. Considerato che la misura cautelare richiesta appare pienamente idonea a soddisfare l’esigenza di prevenire detto pericolo. P. Q. M. Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, nella sezione all’uopo costituita, composta dai signori Avv. Paolo Pavarini – Presidente – Avv. Ezio Scaramozzino e Avv. Fabrizio Bernardi applica al sig. MAMMOLA Roberto calciatore tesserato per la società POZZOMAINA la misura della sospensione cautelare da ogni attività presso la FIGC per la durata di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che riporta la presente delibera. Si avvisa l’interessato che, ai sensi dell’art.20 comma 3 CGS, decorso tale termine la misura diverrà inefficace salvo eventuali proroghe e, avverso il presente provvedimento, può essere proposto reclamo a questo medesimo Tribunale Federale nei termini previsti dall’art. 38 CGS.
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