COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Reclamo proposto dalla A.S.D. SERMIG avverso le decisioni del Giudice Sportivo comprese nel C.U. N° 51 del 22/01/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara SERMIG – FIANO PLUS disputata il 19/01/15 nell’ambito del Campionato di Calcio a 5 Serie C2- Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Reclamo proposto dalla A.S.D. SERMIG avverso le decisioni del Giudice Sportivo comprese nel C.U. N° 51 del 22/01/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara SERMIG – FIANO PLUS disputata il 19/01/15 nell’ambito del Campionato di Calcio a 5 Serie C2- Girone A Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata in data 28/01/15, la A.S.D. SERMIG contesta la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore TIETIE Serges, riportata sul C.U. N° 51 del 22/01/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, per i fatti riferiti dal direttore della gara SERMIG – FIANO PLUS disputata il 19/01/15 nell’ambito del Girone A della Serie C 2 del Campionato di Calcio a 5. La A.S.D. SERMIG chiede una congrua riduzione della squalifica inflitta al proprio giocatore e, con il reclamo proposto, intende sminuire la gravità del comportamento del proprio tesserato, in quanto la reazione del suddetto, avvenuta al termine della partita nel tunnel degli spogliatoi, è stata provocata dall’atteggiamento aggressivo di quasi tutta la squadra avversaria che lo aveva circondato e gli contestava episodi successi durante la gara. La tesi difensiva della Società reclamante non regge di fronte alla precisa descrizione degli episodi effettuata dal direttore di gara nel suo circostanziato e puntuale rapporto. L’arbitro riferisce che, al termine della gara, provvedeva ad espellere il giocatore TIETIE Serges perché il suddetto nel tunnel degli spogliatoi tentava ripetutamente il contatto corpo a corpo con gli avversari, indisponendoli e provocando un principio di rissa, sedato prontamente dal direttore di gara che non riusciva, comunque, ad impedire che il giocatore del SERMIG strattonasse e spingesse con le mani sul petto un calciatore avversario. Dal rapporto arbitrale non si evince assolutamente l’asserita provocazione messa in atto dai giocatori del FIANO PLUS, anzi la colpa del principio di rissa viene attribuita esclusivamente al calciatore del SERMIG TIETIE Serges che, oltretutto, nell’occasione, rivestiva la qualifica di capitano. Quindi, le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, considerato l’episodio attribuito al giocatore TIETIE Serges particolarmente grave e violento, tale da aver scatenato un principio di rissa generale; osservato che la qualifica di capitano della squadra costituisce un’aggravante del comportamento messo in atto; stabilito che tali considerazioni rendono incensurabile la decisione impugnata in ordine, sia al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’addebito della prescritta tassa di reclamo che non risulta versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore TITIE Serges.
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