COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società A.S.D. JUNIOR BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 46 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 18.12.2014 in riferimento alla gara ROMENTINESE – JUNIOR BORGOMANERO del 6.12.2014 valida per il Campionato Juniores – Girone 4 La Società BORGOMANERO reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha squalificato i giocatori Elia PONTIROLI e Alessio FIORASO per 1 gara effettiva, il giocatore Alessio PAGANI per 10 gare effettive, inibito il dirigente Emiliano PAGANI sino al 18.4.2015, inflitto alla società l’ammenda di euro 200,00, chiedendone l’annullamento o quantomeno la riduzione.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società A.S.D. JUNIOR BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 46 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 18.12.2014 in riferimento alla gara ROMENTINESE – JUNIOR BORGOMANERO del 6.12.2014 valida per il Campionato Juniores – Girone 4 La Società BORGOMANERO reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha squalificato i giocatori Elia PONTIROLI e Alessio FIORASO per 1 gara effettiva, il giocatore Alessio PAGANI per 10 gare effettive, inibito il dirigente Emiliano PAGANI sino al 18.4.2015, inflitto alla società l'ammenda di euro 200,00, chiedendone l'annullamento o quantomeno la riduzione. Il Tribunale Federale ritiene il provvedimento del G.S. fondato e meritevole di conferma in tutte le sue parti. Preliminarmente va rilevato che le sanzioni inflitte ai giocatori PONTIROLI e FIORASIO non potevano esser oggetto di reclamo in quanto inferiori al minimo per cui è consentito e, limitatamente a tali statuizioni, il ricorso è inammissibile. Relativamente al resto occorre rilevare che il G.S. ha correttamente argomentato le ragioni della propria decisione ed ha inflitto sanzioni adeguate alla gravità delle condotte contestate ai tesserati (peraltro la sanzione inflitta ad Alessio PAGANI è pari al minimo previsto dal CGS per il tipo di fatto contestato e da ciò non ci si può discostare, come ampiamente spiegato da questo Tribunale in altro recente provvedimento (ric. SCOZZAFAVA). Le pur pregevoli argomentazioni contenute nell’atto di ricorso e rinnovate in sede di audizione personale da parte del Presidente della Società reclamante non sono idonee a superare quanto dedotto dal G.S. e affermato dal direttore di gara nel proprio rapporto. 29 P.Q.M. Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo limitatamente alle sanzioni inflitte ai giocatori Elia PONTIROLI e Alessio FIORASIO; respinge il reclamo con riferimento alle altre censure mosse dalla ricorrente. Pone a carico della medesima la tassa di reclamo che non risulta versata.
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