COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della società ASD ATLETICO TORINO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 52 del 29.01.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CHISOLA – ATLATICO TORINO disputata in data 24.01.2015, Campionato Allievi Regionali

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della società ASD ATLETICO TORINO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 52 del 29.01.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara CHISOLA – ATLATICO TORINO disputata in data 24.01.2015, Campionato Allievi Regionali Con ricorso pervenuto in data 04.02.2015, la Società ASD ATLETICO TORINO si duole di alcune decisioni adottate dal direttore di gara e cerca di giustificare il comportamento del calciatore NERI, sanzionato dal Giudice sportivo con cinque gare di squalifica per reiterate offese ed intimidazioni all’indirizzo dell’arbitro. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente ha presentato un ricorso generico e privo di alcuna richiesta. Il riferimento al calciatore Colace non contiene una espressa censura verso al valutazione operata dal giudice sportivo. Quanto al calciatore Neri, ci si limita a sostenere come il medesimo non abbia “tenuto in nessun modo comportamento scorretto”. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. Lo stesso ricorrente dà conto di come alcuni calciatori possano avere protestato e pronunciato qualche “frase fuori luogo” al termine dell’incontro. Non si comprende peraltro, alla luce di quali elementi fattuali si possa ritenere inveritiera ed errata la descrizione delle condotte contenuta nel referto arbitrale e richiamata dal giudice sportivo. Il referto, in sintesi, contiene puntuali riferimenti tanto agli atteggiamenti tenuti quanto alle frasi pronunciate, con precisa indicazione circa gli autori dei censurabili gesti. La sanzione appare adeguata e proporzionata alle condotte poste in essere. Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della ASD ATLETICO TORINO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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