COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della U.S.D. ALPIGNANO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 46 del 18.12.2014, con il quale veniva comminata la squalifica per dieci gare al giocatore OSEYE David (gara ALPIGNANO – CALTIGNAGA del 14.12.2014 – Campionato Giovanissimi Regionale Girone B)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della U.S.D. ALPIGNANO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 46 del 18.12.2014, con il quale veniva comminata la squalifica per dieci gare al giocatore OSEYE David (gara ALPIGNANO - CALTIGNAGA del 14.12.2014 - Campionato Giovanissimi Regionale Girone B) Con il ricorso in oggetto, la società ALPIGNANO richiede l’annullamento od in via subordinata una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. OSEYE David, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed affermando in particolare che il giocatore non avrebbe rivolto alcuna espressione discriminatoria nei confronti del direttore di gara, limitandosi a profferire ingiurie di minore gravità nei suoi confronti ed oltretutto non in modo diretto, bensì in occasione di un colloquio con un compagno di squadra all’uscita dal terreno di gioco. 30 A sostegno della propria tesi, in particolare la ricorrente afferma che il suo tesserato non poteva essere a conoscenza della nazionalità del direttore di gara, che per tratti somatici poteva unicamente essere ritenuto di origine sudamericana, ma non necessariamente peruviana. Codesta Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il ricorso e la documentazione di gara, sentita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, non ritiene di poter disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituiscono fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Infatti il direttore di gara ha inequivocabilmente riportato nel proprio referto l’insulto discriminatorio rivoltogli dal sig. OSEYE, che configura pienamente la natura di offesa od insulto (non rileva se compiuto in modo diretto od indiretto) per ragioni di nazionalità così come disciplinata all’art. 11 C.G.S., con previsione della sanzione della squalifica non inferiore a dieci giornate di gara. Quanto affermato dalla ricorrente in merito al fatto che il giocatore non fosse a conoscenza della nazionalità dell’arbitro non pare costituire circostanza tale da consentire di porre in dubbio il contenuto del rapporto arbitrale, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto, il sig. OSEYE ben poteva esserne a conoscenza anche solo per il fatto che il direttore di gara in questione aveva già in precedenza diretto numerose gare, presumibilmente anche della stessa categoria. Per tali motivi RESPINGE Il ricorso di cui trattasi, con addebito alla società ricorrente della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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