F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 17 Febbraio 2015 (84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBANO GUARALDI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa – (nota n. 5129/25 pf14-15 SP/blp del 20.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 17 Febbraio 2015 (84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBANO GUARALDI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 5129/25 pf14-15 SP/blp del 20.1.2015). Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, Guaraldi Albano, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società Bologna FC 1909 Spa nonché la medesima Società per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 85, lett. A), paragrafo VII), delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 maggio 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014; la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal suo presidente Guaraldi Albano. I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali chiedono che il deferimento venga dichiarato nullo e/o improcedibile per la violazione dell’art. 34 bis del CGS. In via subordinata chiedono che venga irrogata la sola sanzione dell’ammenda. Alla riunione del 12/2/2015 il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Guaraldi e quella di 1 (uno) punto di penalizzazione, in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società Bologna FC 1909 Spa. L’attuale Amministratore Delegato del Bologna Claudio Fenucci ha reso spontanee dichiarazioni e il difensore dei deferiti si é riportato alle memorie difensive insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Il fatto è pacifico e non viene negato sostanzialmente nemmeno dai deferiti che sollevano solo eccezioni in rito o sulla qualificazione da dare alla violazione contestata. In seguito a 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 segnalazione della Co.Vi.So.C. pervenuta il 24/07/2014 (prot. n. 485) la Procura federale ha potuto accertare che la Società Bologna FC 1909 Spa non ha effettuato e conseguentemente non ha documentato mediante deposito della relativa attestazione presso la Co.Vi.So.C. entro il termine del 30 maggio 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014, adempimento previsto dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII), delle NOIF. Lo stesso Amministratore Delegato del Bologna nel corso della riunione ha ammesso il ritardo nel pagamento da parte della precedente dirigenza della Società. L’eccezione di intervenuta estinzione del giudizio disciplinare è infondata. L’art. 34 bis CGS prevede che entro 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare l’Organo di giustizia competente per il primo grado debba pronunciare la sua decisione. Non si tratta quindi di un termine di prescrizione che estingue l’illecito disciplinare ma di un termine di decadenza della potestas iudicandi degli Organi di giustizia federale. Tale termine non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto e mette quindi l’Organo di giustizia in condizione di esercitare la potestas iudicandi. Il decorso del termine non può certo discendere dall’inerzia (vera o presunta) di altro Organo diverso da quello titolare di detta potestas. Nello specifico il termine decorre quindi dal secondo deferimento con il quale la Procura federale ha validamente esercitato azione disciplinare ponendo concretamente questo Tribunale nelle condizioni di giudicare la controversia. Il precedente deferimento ha cessato i suoi effetti (tamquam non esset) con la dichiarazione di improcedibilità in seguito alla quale la Procura ha proposto il secondo deferimento nel rispetto dei termini di prescrizione dell’illecito disciplinare, che hanno tutt’altra natura rispetto al termine previsto dall’art. 34 bis CGS. Non appare pertanto condivisibile ed accoglibile la dissertazione della difesa dei deferiti sulla unicità del procedimento disciplinare. Altrettanto infondata è l’eccezione secondo la quale ai deferiti sarebbe stato contestato solo il mancato deposito della documentazione attestante il pagamento e non il mancato pagamento. É di tutta evidenza invece che la contestazione riguardi il mancato tempestivo versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014. La dizione ellittica ed omnicomprensiva utilizzata dalla Procura, pur prestandosi formalmente ad altre interpretazioni, non lascia in concreto alcun dubbio sul fatto che la contestazione riguardi proprio il mancato pagamento e non solo l’omessa presentazione della documentazione prescritta. La lettura dell’intero deferimento è ancor più esplicita. Tra l’altro nel deferimento si fa menzione dell’oggetto del procedimento disciplinare che viene così indicato: “Mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014 da parte della Società FC Bologna 1909 Spa (segnalazione Co.Vi.So.C. pervenuta il 24/07/2014 prot. n. 485)”. In sostanza il fatto contestato è chiaramente espresso nel capo di incolpazione e i deferiti sono stati messi in condizione di difendersi adeguatamente. Del resto l’omissione del pagamento è stata ammessa dai deferiti ed è provata documentalmente. Sussiste pertanto la responsabilità disciplinare dei deferiti ai quali può essere irrogata la sanzione minima edittale come da dispositivo. 3 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 P.Q.M. Accoglie il deferimento e infligge a Guaraldi Albano la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società FC Bologna 1909 Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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