F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 17 Febbraio 2015 (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERGO FULOP (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società ACD Bastia 1924, attualmente tesserato per la Società SSD Sambenedettese a r.l.) – (nota n. 4903/933 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 17 Febbraio 2015 (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERGO FULOP (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società ACD Bastia 1924, attualmente tesserato per la Società SSD Sambenedettese a r.l.) - (nota n. 4903/933 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015). Il deferimento Con provvedimento del 13.1.15 il Procuratore federale aggiunto ha deferito avanti questo Tribunale il Signor Gergo Fulop, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della ACD Bastia 1924, per rispondere della violazione prevista dall’art. 1 bis comma 1 CGS (all’epoca dei fatti, art. 1 comma 1 CGS allora vigente) in relazione all’art. 92 comma 1 NOIF, per essersi recato in Ungheria, proprio Paese d’origine, senza l’autorizzazione della Società Bastia e non facendo più ritorno. Il deferito, nel termine prescritto, ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, si lamenta che la Procura federale, nel corso delle proprie indagini, non abbia ascoltato il segretario del Bastia Calcio, col quale il calciatore sarebbe sempre rimasto in contatto, e ne chiede dunque l’audizione. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione per il Sig. Fulop della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica. É altresì comparso personalmente il deferito, Sig. Gergo Fulop che, insieme al proprio legale, ha ribadito di non avere avuto, nel febbraio 2014, alcuna intenzione di abbandonare la squadra ma, semplicemente, essendosi ritrovato, da infortunato, da solo e senza un luogo dove andare a dormire, avrebbe deciso – dopo aver informato il segretario del Bastia – di fare rientro al suo Paese d’origine, l’Ungheria, per curarsi a seguito dell’operazione che aveva dovuto sostenere a seguito della frattura alla mano che si era 4 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 procurato durante una partita nel dicembre 2013. L’incomprensione con la Società, secondo la difesa, era probabilmente sorta anche a causa della cattiva comprensione della lingua italiana da parte del ragazzo. I motivi della decisione La prova testimoniale richiesta non è ammissibile perché genericamente formulata ed altresì ininfluente ai fini del decidere poiché il semplice fatto di aver comunicato al segretario della Società Bastia la propria volontà di rientrare in patria anche se provato, non sarebbe idoneo a scriminare la condotta tenuta dall’incolpato. Appare a questo Tribunale che l’inadempimento dell’odierno deferito risulti, dalle indagini svolte dalla Procura federale (audizione di numerosi tesserati - fra i quali l’allenatore della squadra e un altro calciatore del Bastia - dichiarazioni rese dallo stesso Sig. Fulop), certo ed effettivamente provato. Al di là del fatto che il segretario della squadra fosse stato o meno informato delle intenzioni del giocatore di proseguire la fisioterapia alla mano in Ungheria invece che, come previsto, in Italia, rimane il dato che il giocatore, apparentemente senza un’esplicita autorizzazione della Società, abbia autonomamente deciso, nel febbraio 2014, di fare rientro al suo Paese per curarsi. Tuttavia, la giovane età del calciatore, l’effettiva scarsa conoscenza della lingua italiana (che può aver portato il ragazzo a offrire alla Procura, forse involontariamente, una prima versione dell’accaduto - il non essere mai rientrato in Italia dopo l’infortunio - non veritiera), la collaborazione offerta in un secondo momento con le dichiarazioni di rettifica rese spontaneamente e, soprattutto, il fatto, dopo il suo momentaneo rientro in Italia, di essere rimasto addirittura senza alloggio (tanto da dover essere ospitato per alcuni giorni - secondo quanto dichiarato dal calciatore – a casa del segretario del Bastia), mitigano la condotta, di per sé censurabile, tenuta dal giocatore nella gestione del suo infortunio. Da tutto quanto su esposto deriva comunque l’affermazione di responsabilità dell’odierno deferito, con applicazione della sanzione indicata nel dispositivo, ritenuta congrua in rapporto alle concrete modalità del fatto. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare delibera di infliggere al Sig. Gergo Fulop la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza, nella corrente stagione sportiva.
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