F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 17 Febbraio 2015 (39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa – (nota n. 2846/41 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 17 Febbraio 2015
(39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 2846/41 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’atto di deferimento; letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione, nei confronti del Sig. Giuseppe Ranieri, della sanzione dell’inibizione di 8 (otto) mesi e, nei confronti della Reggina Calcio Spa, di quella della penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Reggina Calcio Spa (di seguito anche detta la “Società” ovvero la “Reggina”), per rispondere, rispettivamente: il Sig. Ranieri: - della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 600.000,00; - della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 - della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; la Società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore. Motivi della decisione Il deferimento è parzialmente fondato e, quindi, va solo in parte accolto. Risulta dalla documentazione in atti che la Reggina ha depositato, in data 8 maggio 2014, presso il Tribunale di Reggio Calabria, un ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (tra i quali quelli formanti oggetto del presente procedimento, la cui mancata attestazione di pagamento, alle rispettive scadenze federali, viene oggi contestata), ex art. 182 bis legge fallimentare, e che detto accordo di ristrutturazione è stato omologato dal suddetto Tribunale con decreto in data 17 giugno 2014. Ne consegue che, trovando la regolamentazione del pagamento dei suddetti debiti (per cui oggi si discute) la propria disciplina nella norma statuale che regolamenta l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione così come omologato dal Tribunale di Reggio Calabria, in questa sede non è contestabile alla Reggina la violazione delle norme federali di riferimento, avendo prevalenza, nel caso di specie, la normativa statuale, in quanto a questa sovraordinata. Quanto sopra, se comporta il proscioglimento dall’addebito dai capi di deferimento di cui ai punti 1), lettere b) e c), non porta al rigetto della contestazione in merito al mancato deposito della richiesta fideiussione dei termini. Infatti, il mancato adempimento di tale onere, a cui la Reggina era tenuta entro la data del 30 giugno 2014, non era legato in alcun modo all’accordo di ristrutturazione (nel quale non se ne trova, ovviamente, traccia), non riguardando un debito gravante sulla Società, ma, viceversa, l’adempimento a un onere che la Reggina avrebbe dovuto soddisfare entro il 30 giugno 2014 e che, peraltro, ha adempiuto, con ritardo, in data successiva a quello dell’intervenuta omologazione del suddetto accordo seppur in data antecedente rispetto al termine concesso, dall’art. 182 bis L.F., ai creditori o ad altri interessati per proporre eventuali opposizioni. Questo, a conferma che detto adempimento poteva essere ben posto in essere entro la data del 30 giugno 2014, non essendo legato alla mancata presentazione di eventuali opposizioni da parte di terzi. In merito alle sanzioni, questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ritiene congruo irrogare al Sig. Ranieri la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e alla Reggina quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. P.Q.M. Accoglie parzialmente il deferimento proposto e per l’effetto commina al Sig. Giuseppe Ranieri la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e alla Regina Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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