F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 17 Febbraio 2015 (82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LODI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), FEDERICO BOSI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl – (nota n. 5062/135 pf14-15 SP/blp del 19.1.2015). (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LODI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), FEDERICO BOSI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl – (nota n. 5074/134 pf14-15 SP/blp del 19.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 17 Febbraio 2015 (82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LODI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), FEDERICO BOSI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 5062/135 pf14-15 SP/blp del 19.1.2015). (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LODI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), FEDERICO BOSI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 5074/134 pf14-15 SP/blp del 19.1.2015). Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 gennaio 2015 nei confronti di: - Michele Lodi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Mantova FC Srl per rispondere della violazione di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° agosto 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014; - Federico Bosi, Amministratore delegato e legale rappresentante del Mantova FC Srl per rispondere della violazione di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° agosto 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014; - Mantova FC Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Lodi Michele, legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl, e dal Sig. Bosi Federico, legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl; Visto altresì il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 gennaio 2015 nei confronti di: - Michele Lodi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Mantova FC Srl per rispondere della violazione di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 1° agosto 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014; 4 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 - Federico Bosi, amministratore delegato e legale rappresentante del Mantova FC Srl per rispondere della violazione di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 1° agosto 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014; - Mantova FC Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Lodi Michele, legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl, e dal Sig. Bosi Federico, legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl; Riuniti i due procedimenti per evidente connessione soggettiva e oggettiva; Ascoltato il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Michele Lodi: inibizione per mesi 7 (sette); - per Federico Bosi: inibizione per mesi 7 (sette); - per il Mantova FC Srl: penalizzazione di due punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva; Ascoltato il difensore del Lodi e del Bosi il quale ha chiesto applicarsi il principio della continuazione in relazione alla decisione di questo Tribunale in data 19 gennaio 2015 (CU n. 27/TFN) con la quale, ai sensi dell’art. 23 CGS, è stata disposta l’inibizione per mesi 4 (quattro) ad ognuno dei due dirigenti; Ascoltato altresì il difensore del Mantova FC Srl il quale si è rimesso alle decisioni di questo Tribunale auspicando l’irrogazione di 1 (uno) solo punto di penalizzazione ove applicato il principio della continuazione; Considerato che da un esame degli atti del giudizio risulta confermato che alla scadenza del 1 agosto 2014 il Mantova FC Srl non ha provveduto al pagamento presso la Lega Italiana Calcio Professionistico delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014 e che alla scadenza del 1 agosto 2014 il Mantova FC Srl non ha provveduto a depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014; Ritenuto che si è così concretizzata la violazione di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) e 2) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, della quale sono chiamati a rispondere i legali rappresentanti della Società; Valutato che, nella determinazione della entità della sanzione, va in effetti applicato il principio della continuazione per i due dirigenti deferiti; Considerato, invece, che per la Società deferita chiamata a rispondere delle violazioni dei propri dirigenti per responsabilità diretta, non può essere applicato il principio della continuazione in considerazione della prevalenza della norma che prevede espressamente e inderogabilmente l’irrogazione di un punto di penalizzazione per ogni violazione accertata. 5 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per Michele Lodi: inibizione per mesi 3 (tre); - per Federico Bosi: inibizione per mesi 3 (tre); - per il Mantova FC Srl: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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