F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 17 Febbraio 2015 (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI CITARELLA (Amministratore unico della Società ASG Nocerina Srl) – (nota n. 3166/242 pf13-14 SP/AM/blp del 23.12.2013).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 17 Febbraio 2015 (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI CITARELLA (Amministratore unico della Società ASG Nocerina Srl) - (nota n. 3166/242 pf13-14 SP/AM/blp del 23.12.2013). Il deferimento Con atto del 23 dicembre 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare Nazionale, oggi Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - Luigi Benevento, Presidente dell’ASG Nocerina Srl; - Giovanni Citarella, Amministratore Unico dell’ASG Nocerina Srl; - Carlo Cremaschi, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Domenico Danti, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Davide Evacuo, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Luca Ficarrotta, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Gaetano Fontana, allenatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Salvatore Fusco allenatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Edmunde Etse Hottor, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Celso Daniel Jara Martinez, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Iuzvisen Petar Kostadinovic, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Franco Lepore, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Giancarlo Malcore, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Luigi Pavarese, Direttore Generale dell’ASG Nocerina Srl; - Carmine Polichetti, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Lorenzo Remedi, calciatore tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - Giovanni Rosati, medico sportivo tesserato per l’ASG Nocerina Srl; - la Società ASG Nocerina Srl; per rispondere: Luigi Benevento, Presidente, Giovanni Citarella, Amministratore Unico, Luigi Pavarese, Direttore Generale e nell’occasione Dirigente Accompagnatore della squadra, Gaetano Fontana, allenatore, Salvatore Fusco, allenatore in IIª sedente in panchina, Giovanni Rosati, medico sociale nonché dei calciatori Carlo Cremaschi, Domenico Danti, Davide Evacuo, Luca Ficarrotta, Edmunde Etse Hottor, Celso Daniel Jara Martinez, Iuzvisen Petar 6 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 Kostadinovic, Franco Lepore, Giancarlo Malcore, Carmine Polichetti e Lorenzo Remedi, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima e durante la gara Salernitana – Nocerina disputatasi presso lo stadio Arechi di Salerno il 10.11.2013, valevole per il Campionato di 1ª Divisione, girone “B”, della corrente stagione sportiva, in concorso fra loro, ciascuno con le rispettive condotte a loro di seguito contestate, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, concordando artatamente la sostituzione di tre calciatori al 1° minuto di gioco e simulando, nel breve volgere di 16 minuti (tra il 4’ e il 19’), 5 infortuni al fine di determinare il venir meno del numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita in oggetto. In particolare, Luigi Benevento, Giovanni Citarella, Luigi Pavarese, Gaetano Fontana, Salvatore Fusco per aver concordato, prima della gara, i modi e i tempi delle sostituzioni dei calciatori nonché il numero di infortuni da simulare onde raggiungere il preordinato risultato della sospensione, Davide Evacuo, Luca Ficarrotta e Carmine Polichetti per aver accettato di prendere parte alla combine facendosi sostituire quando ancora non era trascorso un minuto dall’inizio della gara, allo specifico e preordinato fine di esaurire immediatamente il numero di sostituzioni a disposizione, Carlo Cremaschi, Giancarlo Malcore e Celso Daniel Jara Martinez per aver accettato di prendere parte alla combine sostituendo i compagni scesi in campo come titolari quando ancora non era trascorso un minuto dall’inizio della gara, allo specifico e preordinato fine di esaurire immediatamente il numero di sostituzioni a disposizione, Domenico Danti, Edmunde Etse Hottor, Iuzvisen Petar Kostadinovic, Franco Lepore e Lorenzo Remedi per aver simulato infortuni di gioco al solo fine di provocare la sospensione della gara per il venir meno del numero minimo di giocatori per poter continuare una gara, Giovanni Rosati per aver partecipato all’accordo illecito avallando l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori che avevano simulato gli infortuni. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, determinato dal Giudice Sportivo a seguito della sospensione della stessa; - la Società ASG Nocerina Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti mossi al Sig. Luigi Benevento, Presidente della Società, e al Sig. Giovanni Citarella, Amministratore Unico della stessa, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, stesso codice, in ordine agli addebiti contestati a tutti gli altri tesserati. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, determinato dal Giudice Sportivo a seguito della sospensione della stessa. Il procedimento è stato definito nei confronti di tutti i soggetti - ad esclusione del Sig. Giovanni Citarella - con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 48 della stagione 2013/2014. Tale decisione è stata impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Federale e il giudizio di appello è stato deciso con il provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 256 della stagione 2013/2014. La posizione del Sig. Giovanni Citarella è stata stralciata a seguito di istanza così decisa dalla CDN con l’Ordinanza n. 1: “Preso atto della istanza preliminare formulata dalla difesa del Sig. Giovanni Citarella con la quale si chiede di stralciare la posizione del Citarella in 7 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 quanto impedito a partecipare al presente giudizio da provvedimento restrittivo della libertà personale come da documentazione che viene depositata in atti. Considerato che la Procura federale non si oppone ed insiste comunque per l'accertamento in via incidentale dei fatti riferibili al Citarella. Rilevato che, in effetti, il Citarella non è oggi in condizione di essere parte attiva e di partecipare al procedimento e, quindi, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa Ritenuto che, in ogni caso, la completa ricostruzione dei fatti può avvenire in questa sede anche in via incidentale, P.Q.M. In accoglimento della istanza, dispone lo stralcio della posizione del deferito Giovanni Citarella.” Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, cessato l’impedimento del Sig. Giovanni Citarella, ha inviato al deferito la comunicazione in data 20/1/2015 per la fissazione della udienza del 16/2/2015, ore 14, al fine di esaminarne la posizione in relazione al Deferimento del Procuratore federale n. 3166/242 pf13-14 SP/AM/blp del 23.12.2013. Il Sig. Giovanni Citarella non ha fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna, la Procura federale si è riportata al deferimento e ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Giovanni Citarella la sanzione della inibizione per anni cinque con la preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC. Il difensore del Sig. Giovanni Citarella ha evidenziato la sproporzione della sanzione chiesta dalla Procura in relazione a quelle comminate altri componenti della dirigenza della Nocerina, nonché al comportamento tenuto dal deferito. Ha concluso chiedendo in via principale il proscioglimento del deferito e in via subordinata la sua condanna alla sanzione ritenuta equa dal Tribunale. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La vicenda è stata puntualmente istruita a mezzo delle indagini svolte dalla Procura. Si ritiene opportuno, anche al fine di uniformare la ricostruzione degli accaduti con la precedente pronuncia, richiamare alcuni passaggi della precedete decisione volti a evidenziare il grave illecito posto in essere dalla dirigenza del sodalizio sportivo e, anche, dal Sig. Giovanni Citarella. Il clima di tensione esistente nella città di Nocera la settimana prima della partita, aggravatosi poco prima della partenza della squadra dalla sede del ritiro, fece maturare nei giovani calciatori, che temevano per la propria incolumità fisica, la convinta intenzione di soddisfare la richiesta dei tifosi di non disputare la competizione. “Prova di tale scelta, apparentemente definitiva, è fornita dal rifiuto di scendere dal pullman, giunto per tempo all’interno dell’impianto sportivo di Salerno, che in quel momento è stato anche sorvolato da un velivolo con uno striscione inneggiante al “rispetto per Nocera”. In detto frangente temporale si sono susseguite martellanti le pressioni sia da parte dei funzionari delle Forze di Polizia, che rassicuravano circa il mantenimento dell’ordine pubblico suscettibile di venir meno nel caso in cui la partita non si fosse disputata, sia dei Dirigenti della Nocerina (in particolare il Benevento, il Pavarese ed il Fontana) che si alternavano nell’abitacolo nel tentativo di convincere la squadra a giocare. 8 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 Tali sollecitazioni, però, non sortivano effetti, anche perché i calciatori temevano per quello che sarebbe potuto accadere al loro ritorno a Nocera, attese le chiare espressioni minacciose proferite nei loro confronti dai tifosi, accompagnate da inequivoca gestualità. Nel frattempo, si susseguivano, senza soluzione di continuità, i contatti tra il Pavarese e la Lega con la insolita richiesta al Direttore di Gara di conoscere il numero di calciatori al di sotto del quale la partita sarebbe stata interrotta (cfr. audizione Pavarese e Direttore di Gara)”. La rinuncia alla gara avrebbe causato un rilevante danno alla Società per la perdita dei contributi federali e che, pertanto, la squadra avrebbe dovuto disputare, almeno per pochi minuti, l‘incontro. L’intera dirigenza della Nocerina, tra cui il Sig. Giovanni Citarella, proposero ai calciatori di disputare l’incontro ponendo in essere un numero di sostituzioni e di infortuni tal da non rendere possibile la prosecuzione dell’incontro. “Sul punto, è indiscutibile il contributo probatorio fornito dall’addetto al controllo gara, il quale ha chiaramente udito il conciliabolo intercorso tra i Sigg.ri Citarella, Benevento, Fontana e Pavarese, nel corso del quale gli stessi hanno convenuto di far concludere rapidamente la gara e quindi di dare disposizioni all’allenatore in seconda, Sig. Fusco, di utilizzare immediatamente il numero di sostituzioni disponibili e di far sì che si infortunassero calciatori in numero sufficiente per impedire la prosecuzione della partita. Le motivazioni che hanno determinato tale scelta, peraltro apparentemente confliggente anche con l’iniziale adesione di taluni dirigenti alle ragioni della squadra (cfr. allegato al rapporto del Commissario di Campo e audizione Direttore di Gara Sig. Sacchi), si rinvengono in quanto riferito dal calciatore Hottor circa la voce che girava tra alcuni compagni di squadra “che si doveva giocare la partita per non far perdere i contributi alla Società”, notizia che trova sostanziale riscontro anche nell’audizione del Pavarese e risulta confermata, altresì, dalla corrispondenza intercorsa in fase di indagini tra la Procura federale e la Lega Pro, avente ad oggetto la indicazione dei contributi percepiti dalla Nocerina nei primi mesi della corrente stagione sportiva”. Ecco pertanto che la scelta di giocare per pochi minuti costituiva l’unica via d’uscita strumentalmente offerta dalla Dirigenza ai calciatori che, da più parti, erano fatti oggetto di continue pressioni tali da minare fortemente, in alcuni in particolare, la capacità di giudizio e di gestione delle scelte e delle problematiche. In tal modo, la Società, da un lato, avrebbe avuto la possibilità di continuare a fruire dei contributi federali, dall’altra, avrebbe limitato i danni alla semplice perdita della gara a tavolino, evitando il maggior pregiudizio derivante dalla diversa scelta di non disputarla affatto o di farla concludere prima del termine naturale con una serie consistente di espulsioni che avrebbero avuto indiscutibili riverberi sulle giornate successive. Sta di fatto che la scelta di affidare a un comportamento fraudolento la interruzione della gara costituisce indubbiamente quell’attività idonea ad alterarne lo svolgimento, poi effettivamente verificatosi, sebbene le uniche condotte sanzionabili siano quelle attive ovvero quelle che hanno fornito un contributo utile e fattivo alla causa illecita. In tali termini, l’ideazione e la proposizione del piano da parte dei Sigg.ri Pavarese, Benevento, Citarella e Fontana è stato sicuramente efficace e idoneo al perfezionamento 9 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 dell’illecito contestato, poi portato a compimento da altri, ma non da tutti, i soggetti deferiti, per come si dirà in prosieguo. Sussiste la prova della scelta, ascrivibile anche al Sig. Citarella, di far interrompere la gara anzitempo fornendo precise disposizioni all’allenatore in seconda, Sig. Fusco, che avrebbe dovuto far venire meno il “numero legale” attraverso l’effettuazione immediata di cambi e una serie di infortuni poi effettivamente susseguitisi nel breve volgere di pochi minuti, così come della necessità di giocare per non perdere i contributi”. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, infligge al Sig. Giovanni Citarella la sanzione della inibizione per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei).
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