COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 01.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. REAL LEINI 2005 avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 20 del 18/09/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara REAL LEINI – ATLETICO VILLARETTO disputata il 14/09/14 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 01.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. REAL LEINI 2005 avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 20 del 18/09/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara REAL LEINI – ATLETICO VILLARETTO disputata il 14/09/14 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone D Con tempestivo reclamo, spedito a mezzo raccomandata in data 22/09/14, la A.S.D. REAL LEINI 2005 contesta la squalifica fino al 17/10/14 inflitta al proprio allenatore MASELLI Daniele con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n° 20 del 18/09/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara REAL LEINI – ATLETICO VILLARETTO, disputata il 14/09/14 nell’ambito del Girone D del Campionato di Prima Categoria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato, preliminarmente, che, per il disposto dell’art. 45, n° 3, lett. b) del C.G.S., non è impugnabile il provvedimento disciplinare della squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese; considerato che, nel caso specifico, il periodo di inibizione previsto non supera il mese e che, di conseguenza, la precitata norma non consente l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla società reclamante e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 17/10/2014 inflitta all’allenatore della A.S.D. REAL LEINI 2005, Signor MASELLI Daniele.
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