COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 01.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di Chiara CARNEVALE, Marta FERRATO, Giulia MENEGAZZO, Erica CAPRA, Michela AVANTI, Barbara GARBAGNATI, Maria FONSDITURI, Veronica TRIASSI, Maria ZUCCA, Jessica CASCINO, Elisabetta MAIORANA, calciatrici già tesserate per la società AS FEMMINILE CASALE A.S.D., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 (ora art. 1 bis comma 1) C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 01.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di Chiara CARNEVALE, Marta FERRATO, Giulia MENEGAZZO, Erica CAPRA, Michela AVANTI, Barbara GARBAGNATI, Maria FONSDITURI, Veronica TRIASSI, Maria ZUCCA, Jessica CASCINO, Elisabetta MAIORANA, calciatrici già tesserate per la società AS FEMMINILE CASALE A.S.D., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 (ora art. 1 bis comma 1) C.G.S. in riferimento art. 92 N.O.I.F. Con atto del 25.3.2014 la Procura Federale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare Piemonte e Valle d’Aosta (ora Tribunale Federale Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta) le calciatrici Chiara CARNEVALE, Marta FERRATO, Giulia MENEGAZZO, Erica CAPRA, Michela AVANTI, Barbara GARBAGNATI, Maria FONSDITURI, Veronica TRIASSI, Maria ZUCCA, Jessica CASCINO, Elisabetta MAIORANA per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare, in quanto tesserate per la società AS FEMMINILE CASALE A.S.D., per avere disertato alcune sedute degli allenamenti settimanali, dal 5.11 al 1.12.2013 e per non avere risposto alle convocazioni diramate dalla Società: le prime otto calciatrici, elencate nelle quattro distinte per disputare altrettante gare del Campionato di serie C Femminile, fissate per i giorni 10.17, 24 novembre e 1.12.2013, costringendo i rispettivi arbitri a non iniziare le partite per inferiorità numerica delle formazioni della loro squadra e per avere giustificato il loro comportamento (tranne l’atleta Elisabetta MAIORANA non ascoltata né firmataria della lettera del 22.11.2013, indirizzata al C.R. Piemonte e Valle d’Aosta), adducendo motivi che non hanno trovato riscontri oggettivi e talvolta smentiti nel corso delle audizioni da altri tesserati; l’unico elemento valido affiorato a sostegno delle loro iniziative è stato quello di non avere gradito le dimissioni rassegnate dal loro allenatore e la sua sostituzione con altro tecnico, disposta dalla Società, che aveva tutti i diritti di provvedere a ciò. Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta che, con quattro distinte note del 18.11.2013, 25.11.2013, 29.11.2013 e 5.12.2013, inviava la documentazione relativa ad altrettante delibere del Giudice Sportivo in riferimento alle gare che avrebbero dovuto disputarsi dal CASALE rispettivamente contro la GIVOLETTESE il 10.11.2013, contro il CARRARA ’90 il 17.11.2013, contro il CIT TURIN il 24.11.2013 e contro il MUSIELLO SALUZZO ‘90 il 1.12.2013. Ovviamente la documentazione riporta il numero ed indica il nominativo sia delle poche calciatrici del CASALE presenti ai singoli incontri sia delle assenti ingiustificate. Nella delibera relativa all’ultima delle gare riportate, il Giudice Sportivo Territoriale disponeva l’esclusione dal Campionato Regionale Femminile di Serie C della AS FEMMINILE CASALE A.S.D. A dette note se ne aggiungeva una ulteriore con cui il Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in data 14.12.2013, trasmetteva una lettera del 22.11.2013 pervenuta al Comitato medesimo, sottoscritta dalle calciatrici deferite (tranne MAIORANA Elisabetta), in cui le firmatarie rivendicavano decisione di non partecipare alle gare giustificando tale condotta come necessaria a fronte di inadempimenti da parte della dirigenza, “…scarsa trasparenza amministrativa e gestionale, impostazione verticistica dei rapporti,” e presenza di conflitti d’interesse. Nel corso delle accuratissime indagini, veniva acquisita documentazione utile alla ricostruzione dei fatti e si effettuava l’audizione delle persone coinvolte nei fatti. Nella seduta del 16.5.2014, avanti alla Commissione Disciplinare, sono comparsi l’avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale, le calciatrici Chiara CARNEVALE, Giulia MENEGAZZO, Erica CAPRA, Michela AVANTI, Veronica TRIASSI nonché l’avv. Luca DE SANNA quale difensore della AVANTI e della GARBAGNATI, Tutte le altre deferite restavano assenti benché ritualmente citate. Il Procuratore Federale chiedeva termine per la disamina della corposa memoria difensiva inviata dall’avv. DE SANNA ed il giudizio disciplinare veniva rinviato al 27.6.2014. Nella seduta del 27.6.2014, sono comparsi l’avv. Mario Carpinteri in rappresentanza della Procura Federale, le le calciatrici Chiara CARNEVALE, Giulia MENEGAZZO, Barbara GARBAGNATI, Marta FERRATO, nonché l’avv. Luca DE SANNA quale difensore della AVANTI e della GARBAGNATI, Tutte le altre deferite restavano assenti benché ritualmente citate. L’avv. DE SANNA chiedeva ulteriore rinvio per consentire alla AVANTI non presente di fare dichiarazioni nonché per valutare 30 l’opportunità di disporre l’audizione del sig. MOSCARDINI Gianfranco, già allenatore dimissionario del CASALE ed il giudizio disciplinare veniva rinviato al 26.9.2014. Nella seduta del 26.9.2014 avanti al Tribunale Federale Territoriale, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti e controdeduzione della memoria difensiva, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: cinque giornate di squalifica ciascuno a carico di Chiara CARNEVALE, Marta FERRATO, Giulia MENEGAZZO, Erica CAPRA, Michela AVANTI, Barbara GARBAGNATI, Maria FONSDITURI, quattro giornate di squalifica a carico di Veronica TRIASSI; tre giornate di squalifica a carico di Maria ZUCCA; due giornate di squalifica ciascuno a carico di Jessica CASCINO ed Elisabetta MAIORANA. L’avv. DE SANNA richiamava il contenuto della memoria difensiva in atti, rimarcando il disordine gestionale della società all’epoca dei fatti con particolare riferimento alle irregolarità sui controlli medici delle atlete, alle disfunzioni organizzative, alla condotta ambigua del Direttore Sportivo e della Dirigenza in genere. Sottolineava infine il difensore che la Società, atteso il numero di 22 atlete tesserate, avrebbe potuto comunque garantire il regolare svolgimento delle gare e la prosecuzione della partecipazione al Campionato nonostante la defezione delle deferite. A fronte delle scorrettezze descritte, concludeva la difesa, condotta tenuta dalle proprie assistite e da tutte le altre deferite va ritenuta esente da censure. Le calciatrici AVANTI, GARBAGNATI e CARNEVALE rilasciavano dichiarazioni come da verbale e richiamavano le conclusioni dell’avv. DE SANNA. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto affermato, anche al fine di sgombrare il campo da molti dei temi di discussione offerti dalla chiarissima e puntualissima difesa tecnica, che il rifiuto di disputare la gara (non determinato da plausibili ragioni di carattere personale o di salute) è senza dubbio atto contrario allo spirito che dovrebbe animare l’attività sportiva, in particolare quella dilettantistica e, pertanto le calciatrici deferite hanno palesemente violato i propri doveri di lealtà correttezza e probità. La pluralità di defezioni, gli effetti che esse hanno avuto sulle singole gare e sulla prosecuzione della partecipazione della squadra al campionato di competenza, il fatto che tale condotta sia eventualmente maturata in un contesto di ripetute inadempienze e di forti dissidi nell’ambito della società sono tutte circostanze che possono valere ad accentuare o a contenere il giudizio di gravità dei fatti, venendo ad incidere sull’entità della sanzione, ma non certo a giustificarli ed a ritenerli esenti da censure. Nel caso di specie, tutte le atlete deferite (ad eccezione della MAIORANA di cui si dirà in seguito) in un contesto di forte dissidio con la dirigenza, mettevano in atto un’astensione collettiva dalla pratica sportiva nell’ambito della AS FEMMINILE CASALE A.S.D. in seguito ed in conseguenza delle dimissioni dell’allenatore sig. MOSCARDINI non partecipando agli allenamenti ed alle gare in programma. Che si sia trattato di una decisione maturata all’interno del gruppo è pienamente provato dalla lettera indirizzata al Comitato Regionale del 22.11.2013 sottoscritta da tutte le calciatrici. Peraltro, giova rimarcare che le rimostranze nei confronti della Società, ben espresse nella citata lettera ed illustrate e chiarite nella discussione della difesa, pur essendo materia d’indagine da parte della Procura Federale, hanno trovato scarni riscontri all’esito degli accertamenti. Anzi, la prima smentita a gran parte delle affermazioni delle calciatrici è ravvisabile nella deposizione resa alla Procura Federale in data 23.1.2014 dall’allenatore dimissionario sig. MOSCARDINI Gianfranco Il Tecnico ha infatti riferito di aver rassegnato le dimissioni per carenza di risultati anche attribuibile ad un organico ridotto a soli 16 elementi (dalla scheda in atti ne risultano 18) e di una sola tesserata priva di certificazione medica di idoneità, rappresentando una situazione ben diversa dalla diffusa assenza di controllo medico denunciato nella missiva e dall’ampio organico che avrebbe consentito di ovviare alle defezioni segnalato dalla difesa. Anche la cronologia degli eventi non depone a favore di piena buona fede da parte delle calciatrici. L’adozione di giustificazioni postuma rispetto alla condotta addebitata appare più come il tentativo di 31 attenuare i rigori di un inevitabile procedimento disciplinare che una seria e ponderata rappresentazione di rimostranze per la gestione non oculata della Società. Ad ogni buon conto resta il fatto obiettivo dell’esistenza di forte conflittualità che vale, in qualche modo ad attenuare i rigori della sanzione da applicare. In proposito non appare congruo al caso di specie il criterio “ragionieristico” proposto dalla Procura Federale che commisura l’entità della sanzione al numero di partecipazioni ingiustificate. La condotta sanzionabile, infatti, non concerne solo le gare ma anche gli allenamenti Inoltre, è irrilevante il mero fatto della presenza o meno di convocazione formale: è insito nei concetti di lealtà e probità l’interessamento, da parte dell’atleta, sulle date e sui luoghi di svolgimento delle gare e delle sessioni di allenamento. Come si è visto nel caso in esame si verte su un vero e proprio rifiuto di partecipazione all’attività sportiva della Società esplicitato nella più volte citata lettera. Alla luce delle suesposte considerazioni, valutata la complessiva gravità dei fatti accertati appare equo infliggere a ciascuna delle calciatrici la sanzione della squalifica per tre gare. A conclusioni opposte è possibile pervenire in relazione alla posizione di Elisabetta MAIORANA. Come riporta il capo d’incolpazione la medesima non ha sottoscritto la lettera e non è stata sentita in sede di indagini. Sia il Presidente sig.ra Margherita GINEVOLI che il direttore sportivo sig.ra Marzia NICOLINI, hanno dichiarato alla Procura Federale che l’assenza della MAIORANA dagli allenamenti era giustificata da motivi di studio. In assenza di elementi che depongano in senso contrario, a tali motivi è riconducibile anche l’assenza registrata dalla Procura Federale sulla mera base dell’esame delle distinte di gara relative all’incontro con la GIVOLETTESE sopra indicato. Alla luce delle suesposte ragioni la calciatrice va dichiarata esente da responsabilità. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale, - dichiara le calciatrici Chiara CARNEVALE, Marta FERRATO, Giulia MENEGAZZO, Erica CAPRA, Michela AVANTI, Barbara GARBAGNATI, Maria FONSDITURI, Veronica TRIASSI, Maria ZUCCA, Jessica CASCINO, responsabili della violazione loro ascritta e, per l’effetto, infligge ad ognuna di esse la sanzione della squalifica per tre gare. - dichiara la calciatrice Elisabetta MAIORANA esente da responsabilità in relazione all’illecito disciplinare contestato.
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