COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 09.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società BENARZOLE 2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 25 del 02.10.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Benarzole – Colline Alfieri Don Bosco disputata in data 28.09.2014, Campionato Eccellenza – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 09.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società BENARZOLE 2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 25 del 02.10.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Benarzole – Colline Alfieri Don Bosco disputata in data 28.09.2014, Campionato Eccellenza - Girone B Con ricorso inviato in data 01.10.2014, la Società BENARZOLE 2012 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato i calciatori DEDJA Alex e VALLATI Manuel con la squalifica per tre giornate per aver colpito intenzionalmente un avversario a gioco fermo. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente riconosce come i propri tesserati Dedja e Vallatti abbiano tenuto un comportamento scorretto e pertanto censurabile. Si precisa, tuttavia, che i due calciatori avrebbero colpito i giocatori avversari in modo non violento ed in risposta a reiterata provocazione. Circostanze che imporrebbero un contenimento della sanzione. La società ricorrente, con lo stigmatizzare i gesti posti in essere dai tesserati, chiede pertanto una riduzione della squalifica. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. E’ indubbio che i calciatori della società ricorrente abbiano agito d’impeto, colpendo l’avversario in un contesto si provocazione e scorrettezze. Del resto, anche i due tesserati della società avversaria sono stati sanzionati dal Giudice sportivo, ancorché con provvedimenti meno pesanti. Non è peraltro consentito in questa sede ridurre una sanzione per il semplice ed esclusivo motivo che l’avversario non sia stato sanzionato con provvedimento di eguale portata. Spetta piuttosto valutare se la sanzione inflitta alla società ricorrente sia proporzionata ed equilibrata rispetto alla condotta contestata ai propri tesserati. Ed è proprio tale metro di valutazione, che non può prescindere da quanto riportato nel referto arbitrale, a condurre alla conferma delle sanzioni. Ciò in quanto tre giornate di squalifica sono certamente proporzionate rispetto ad una condotta connotata dall’intenzionalità, dalla violenza (insita nel colpire l’avversario al volto) e dalle circostanze temporali (gioco fermo). Anche al cospetto di reiterata e deprecabile provocazione da parte dell’avversario. Non vi è peraltro alcun elemento che possa smentire anche solo in parte quanto evidenziato dal direttore di gara e, sminuire la gravità delle condotte. Correttamente valutate e sanzionate in prima battuta dal Giudice sportivo. Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della Società BENARZOLE 2012, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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