COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 16.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società Accademia calcio Alba avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 15 del 02.10.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Accademia calcio Alba – Benarzole disputata in data 27.09.2014, Campionato Juniores Provinciale Cuneo

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 16.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società Accademia calcio Alba avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 15 del 02.10.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Accademia calcio Alba - Benarzole disputata in data 27.09.2014, Campionato Juniores Provinciale Cuneo Con ricorso inviato in data 08.10.2014, la Società Accademia Calcio Alba si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio tesserato assistente all’arbitro sig. GALLESIO Maurilio con la squalifica fino al 30.11.2014 per aver reiteratamente offeso il direttore di gara nonché tenuto un comportamento minaccioso e di istigazione alla violenza. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente nega che il proprio tesserato abbia tenuto un comportamento minaccioso e di istigazione alla violenza una volta allontanato dal terreno di gioco, attribuendo in ogni caso le censurabili condotte del medesimo ad un eccesso di nervosismo. Il ricorrente non avanza obiezioni in ordine alle contestate pesanti offese che il tesserato avrebbe rivolto al direttore di gara, tanto al termine del primo tempo quanto al termine della gara. Condotta grave e non certo giustificabile con il richiamo ad un asserito “eccesso di nervosismo” che non è peraltro chiarito da dove abbia tratto origine. Si evidenzia poi come il referto arbitrale ponga in evidenza un ulteriore condotta posta in essere dal sig. Gallesio (ancorché non richiamata dal Giudice sportivo). L’assistente all’arbitro al termine del primo tempo si è recato nello spogliatoio del direttore di gara insultandolo e sbattendo reiteratamente la porta. Gesto che contribuisce a dare una connotazione di assoluta gravità alla complessiva condotta tenuta dal tesserato della società ricorrente. La sanzione comminata dal Giudice sportivo è pertanto corretta e merita una piena conferma. Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della società Accademia Calcio Alba, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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