F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/TFN del 17 Febbraio 2015 (64) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. UMBERTO CALCAGNO PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 83/A IN PARI DATA. (65) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. DAMIANO TOMMASI PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 83/A IN PARI DATA.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/TFN del 17 Febbraio 2015 (64) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. UMBERTO CALCAGNO PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 83/A IN PARI DATA. (65) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. DAMIANO TOMMASI PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 83/A IN PARI DATA. I ricorsi I Sigg.ri Umberto Calcagno e Damiano Tommasi, nella qualità di componenti del Consiglio Federale FIGC, con due separati ricorsi, ritualmente proposti, trasmessi il 19 dicembre 2014 e di seguito riuniti per connessione oggettiva, hanno impugnato, ai sensi dell’art. 43 bis CGS, la delibera di detto Consiglio del 20 novembre 2014, pubblicata sul CU n. 83/A di pari data, con cui è stata approvata la norma, comunemente qualificata “tetto alle rose”, che, ai fini della presente decisione, appare utile riprodurre nel suo seguente, letterale tenore: “Le Società di Serie A, fatto salvo quanto previsto al comma 2, potranno utilizzare nelle gare di campionato i 25 calciatori indicati nell’elenco di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Tra i 25 calciatori, almeno 4 devono essere “calciatori formati nel club” e almeno 4 “calciatori formati in Italia”. Per “calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato. Per “calciatori formati in Italia” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato. 2. Sarà consentito alle Società di Serie A l’utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli dell’elenco dei 25 calciatori di cui ai successivi commi, di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 21° anno di età (“calciatori under 21”). 3. Le Società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l’elenco dei 25 calciatori, da individuarsi tra quelli per esse tesserati o tra quelli per i quali, completata la procedura di richiesta del transfer, lo stesso non sia stato ancora rilasciato, indicando quali siano i quattro “calciatori formati nel club” e quali siano i quattro “calciatori formati in Italia”. I calciatori per i quali non sia stato ancora rilasciato il transfer possono essere inseriti nell’elenco ma non possono essere utilizzati prima della concessione del visto di esecutività. 4. L’elenco dei 25 calciatori di cui al precedente comma, può essere variato fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti. L’elenco dei suddetti 25 calciatori, scaduto il predetto termine e, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6, può essere nuovamente variato dall’inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura di detto periodo. Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato. 5. L’elenco di cui al comma 3, se incompleto, può essere integrato fino al numero massimo di 25 consentito, esclusivamente con calciatori tesserabili in periodi diversi dai due ordinari periodi di campagna trasferimento, nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dal Comunicato Ufficiale annuale diramato in materia dalla F.I.G.C.. 6. Le Società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono procedere alle variazioni di seguito indicate dell’elenco dei 25 calciatori: a) sostituzione di un portiere con un altro portiere; b) sostituzione di un calciatore proveniente dall’estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer; c) sostituzione di un calciatore al quale sia stato revocato il tesseramento; d) sostituzione di un calciatore con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto; e) sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori. Nel caso di sostituzione di un calciatore di cui alla presente lettera e), quest’ultimo potrà essere reinserito al posto del suo sostituto nell’elenco dei “calciatori over 21” solo nel periodo di campagna trasferimenti successivo alla data della sostituzione. 7. Le variazioni dell’elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse via PEC alla Lega entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara, ad eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere comunicata via PEC alla Lega prima dell’inizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Lega. É fatto divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso. Tale divieto non sussiste per i calciatori di cui al comma 2. 9. Le Società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la Società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara. Non si incorre nella violazione in caso di utilizzo dei calciatori di cui la comma 2.”. I ricorrenti, a mezzo di detti ricorsi, eccepiscono la contrarietà di siffatta normativa al principio di lealtà e correttezza proprio dell’attività sportiva, in quanto essa introdurrebbe nell’ordinamento federale una sorta di discriminazione tra tesserati, basata sull’età, così determinando per ciò stessa un evidente contrasto con il Decreto Lgs. n. 216/2003 art. 3 comma 1, recante disposizioni sull’accesso al lavoro, vietandone per l’appunto ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, legata a religione, convinzioni personali, handicap, orientamento sessuale e, per quel che qui interessa, all’età. Eccepiscono più in particolare che la norma, mentre non inibisce l’assunzione ed il tesseramento di un numero illimitato di calciatori di età inferiore ai 21 anni, consentirebbe alle Società, intese quali datrici di lavoro, di decidere in via unilaterale e discrezionale l’inserimento nelle liste a numero chiuso di un numero massimo di calciatori over 21 (25 unità), di fatto vietando ai conseguenti esuberi non inclusi nelle liste l’effettivo svolgimento dell’oggetto dell’attività lavorativa, da individuarsi anche nella partecipazione alle competizioni ufficiali; di guisa che i calciatori di età superiore ai 21 anni sarebbero trattati meno favorevolmente rispetto a quelli in età under 21 (discriminazione diretta), tanto da essere relegati in uno stato di particolare svantaggio rispetto a questi ultimi (discriminazione indiretta). Concludono per l’annullamento dell’impugnata delibera e di qualsivoglia provvedimento connesso e conseguente ed in ogni caso per la sua revoca stante la comportata violazione di legge e dei principi generali dell’ordinamento sportivo. Avverso i suddetti ricorsi si è tempestivamente costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC a mezzo di due separate memorie, anch’esse riunite per le medesime ragioni di connessione, con le quali si è chiesta la pronuncia di inammissibilità e di rigetto dei ricorsi, con pronuncia in ordine alle spese. La resistente, in punto di inammissibilità dei ricorsi, ha eccepito che i ricorrenti, declinando di agire nell’interesse della categoria dei calciatori ed evidenziando nel contempo che la normativa di che trattasi provocherebbe lesione degli interessi degli over 21, finendo per avvantaggiare i più giovani, avevano agito nell’interesse di alcuni soltanto degli associati ed a detrimento di altri, così provocando l’inammissibilità dei ricorsi, essendo esclusa la legittimazione ad impugnare atti capaci di dividere la categoria in porzioni disomogenee, atteso il potenziale conflitto di interessi che ne poteva scaturire. Ha ravvisato ulteriore elemento di inammissibilità dei ricorsi nel fatto che i ricorrenti avevano impugnato la normativa semplicemente per non condividerla, pretendendo di metterla in discussione, ancorché deliberata con la prescritta maggioranza statutaria, solo perché dissonante dalla loro personale ed apposita valutazione degli interessi in gioco. Nel merito, ha dedotto l’infondatezza dei ricorsi per la contestuale presenza di molteplici aspetti di conforto della normativa impugnata, suscettibili di essere inquadrati nel processo di valorizzazione dei giovani calciatori già avviato ed attuato da FIFA e UEFA e da non comportare alcuna violazione di legge, atteso che, tanto in sede di legislazione europea che nella legislazione nazionale, è consentito derogare al principio generale di non discriminazione ogni qual volta il diverso trattamento riservato in ragione dell’età risulta oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima, perseguita con mezzi appropriati. Ha richiamato il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, da applicarsi anche nel caso in esame non come inosservanza del principio di non discriminazione, bensì tenendo conto del diverso ambito di riferimento e degli obiettivi perseguiti, riconducibili alla valorizzazione dei giovani. Il dibattimento Alla riunione del 5 febbraio 2015 sono comparsi i difensori delle parti, i quali, richiamati gli atti ed illustrate le proprie ragioni, hanno chiesto l’accoglimento delle rispettive conclusioni. La resistente ha rinunciato al punto di domanda afferente la pronuncia in ordine alle spese e tale rinuncia è stata accettata dai ricorrenti. Nulla è stato eccepito in ordine alla riunione dei ricorsi e delle avverse memorie, con riconduzione del tutto in un’unica discussione. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, disposta la riunione dei due procedimenti per connessione oggettiva, osserva quanto segue. I motivi della decisione Devono essere rigettate le eccezioni preliminari della resistente Federazione siccome infondate. Premesso che gli attuali ricorrenti sono componenti del Consiglio Federale e come tali eletti in conformità dell’art. 26 dello Statuto della FIGC, va evidenziato che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del CGS CONI, richiamato dalla stessa resistente, le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei revisori dei conti. Risulta dagli atti che i ricorrenti erano stati presenti alla seduta del Consiglio Federale di approvazione della norma contestata, tenutasi il 20 novembre 2014 e che il provvedimento venne approvato a maggioranza, fatta eccezione per sei consiglieri, tra cui gli attuali ricorrenti, che si espressero in senso contrario, di guisa che la richiamata eccezione della resistente non appare confortata né dal dato regolamentare che si è richiamato, né dalle risultanze della seduta del Consiglio Federale di approvazione della norma. Del pari infondate appaiono le ulteriori eccezioni della resistente sulla inammissibilità dei ricorsi, essendo evidente oltre ogni ragionevole dubbio che i ricorrenti, nell’impugnare la nuova disciplina sulla limitazione alle rose, hanno esercitato la facoltà loro attribuita dall’art. 31 comma 2 CGS CONI sopra citato, a nulla rilevando che i ricorrenti avrebbero agito nell’interesse di alcuni soltanto dei calciatori (gli over 21) in danno degli altri più giovani (gli under 21) e che la posizione dei ricorrenti, esplicitata nei ricorsi, sarebbe stata di semplice non condivisione della nuova disciplina in quanto dissonante dai propri personali convincimenti, aspetti questi che non sembrano trasparire dal contenuto dei ricorsi e che la resistente peraltro in nulla ha comprovato. Ciò posto, i ricorsi per altro verso risultano infondati. L’art. 31 comma 2 CGS CONI prevede l’impugnativa delle deliberazioni del Consiglio Federale ai fini del loro annullamento qualora queste siano contrarie alla Legge, allo Statuto CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti delle Federazioni. Siffatta contrarietà non appare sussistere. Ed infatti lo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi è rinvenibile nella volontà di favorire lo sviluppo e la crescita dei calciatori under 21, tanto da inserirsi a pieno titolo nel processo di sviluppo del calcio giovanile, particolarmente avvertito dagli organismi più rappresentativi a livello internazionale, FIFA ed UEFA, senza voler per questo discriminare o penalizzare i calciatori più avanti nell’età (gli over 21), per i quali, già presenti nelle rose nel numero massimo di 25, è tra l’altro e non a caso prevista un’ampia possibilità di variazione (commi 4 e ss. della normativa) e quindi di ampliamento della possibilità di loro utilizzazione. Né può fondatamente sostenersi che la normativa impugnata si ponga in contrasto con il Decreto Lgs. 9 luglio 2003 n. 216, in tema di attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; infatti, nel mentre la norma statale persegue la finalità di abbattere le discriminazioni che ostacolano l’accesso al lavoro, tanto al momento dell’assunzione quanto nella vigenza del contratto, la norma federale tutela pienamente detto accesso, confermandolo in capo agli over 21 e favorendolo per gli under 21, a tal punto da risultare in armonia con la stessa norma statale nella parte in cui non considera atti discriminanti quelle differenze di trattamento, legate anche all’età, che, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, costituiscono un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività medesima, come è nel caso in esame. Non sussistendo contrarietà della norma alle fonti indicate dal richiamato art. 31 comma 2 CGS CONI, i ricorsi riuniti appaiono infondati, rimanendo assorbita in siffatta infondatezza ogni eccezione, deduzione e richiesta formulata dai ricorrenti anche con riferimento al principio di lealtà e correttezza proprio dell’attività sportiva. P.Q.M. Rigetta i ricorsi riuniti. Dispone incamerarsi le tasse versate.
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