COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S.D. LUSERNA CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 29 del 9/10/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PINEROLO – LUSERNA disputata il 27/09/14 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S.D. LUSERNA CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 29 del 9/10/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PINEROLO - LUSERNA disputata il 27/09/14 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali – Girone F PREMESSO che all’esito della gara PINEROLO – LUSERNA, disputata il 27/09/14, relativa al Girone F del Campionato Juniores Regionali e terminata con il risultato di 2 – 1 a favore del LUSERNA, il Giudice Sportivo, dopo un controllo al sistema informatico effettuato sui giocatori del LUSERNA, ARMANDO Luca e SCOGNAMIGLIO Federico, destinatari di un provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara, accertava che questi ultimi risultavano in posizione di svincolo e non tesserati per la Società che li aveva utilizzati ed emetteva, quindi, la seguente delibera: - di assegnare gara persa alla Società LUSERNA con il risultato di 0 – 3; - di comminare alla Società LUSERNA l’ammenda di € 150,00; - di inibire fino al 9/12/2014 il dirigente responsabile che ha sottoscritto la distinta di gara, Signor RIZZO Valentino; - di squalificare i giocatori ARMANDO Luca e SCOGNAMIGLIO Federico per una gara da scontare dopo l’eventuale perfezionamento di un tesseramento. Avverso tale delibera, propone ora tempestivo reclamo, inviato con raccomandata del 14/10/14, la U.S.D. LUSERNA CALCIO, che contesta il fatto che i giocatori in questione non risultino tesserati per la Società, ammettendo soltanto la circostanza che l’utilizzo degli stessi sia avvenuto in attesa di regolarizzazione del tesseramento richiesto ma non ancora ottenuto e, a comprova di tale assunto, allega in fotocopia due tessere provvisorie rilasciate ai calciatori ARMANDO Luca e SCOGNAMIGLIO Federico in data 26/09/14 con validità limitata fino all’11/10/14. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che, dall’esperito ulteriore accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che i suddetti giocatori risultano essere stati svincolati automaticamente al termine della stagione 2013/2014 e cioè dall’1/07/14 e, successivamente tesserati per la Società LUSERNA, dal 3/10/14 il Signor ARMANDO Luca e dall’8/10/14 il Signor SCOGNAMIGLIO Federico; osservato che le tessere provvisorie allegate al reclamo non sono documenti idonei a comprovare l’avvenuto tesseramento per la Società utilizzatrice; ritenuto, quindi, che la Società reclamante abbia utilizzato i due giocatori in questione nella gara disputata il 27/09/14 non in costanza di un valido tesseramento; DELIBERA di respingere il reclamo e, conseguentemente, di confermare in toto tutte le sanzioni deliberate dal Giudice Sportivo ed indicate in premessa, disponendo, altresì, l’addebito della tassa reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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